Opere di connessione non coperte da DIA e decadenza dagli incentivi fotovoltaici (Cons. Stato n. 7660 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Negli impianti fotovoltaici realizzati in regime di denuncia di inizio attività, la DIA abilita la sola installazione dell’impianto di produzione e non si estende alle opere di connessione alla rete elettrica. Queste ultime richiedono la preventiva autorizzazione ex art. 108 r.d. n. 1775/1933, non essendo applicabile ratione temporis il principio di onnicomprensività del titolo abilitativo proprio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 387/2003. La carenza del titolo autorizzativo relativo alle opere di connessione integra una violazione rilevante ai sensi dell’Allegato 1, lett. j), D.M. 31 gennaio 2014, perché l’impianto va considerato come un unicum. Ne consegue la decadenza dagli incentivi, attività vincolata del GSE priva di margini discrezionali e non riconducibile all’autotutela.

Il Fatto

La società presenta al GSE, nel giugno 2011, istanza per il riconoscimento delle tariffe incentivanti ex D.M. 19 febbraio 2007 per un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 219,9 kW, realizzato in Sicilia e assentito con DIA del 2009.

Il GSE riconosce la tariffa e stipula la convenzione. Nel gennaio 2017, a seguito di segnalazioni, avvia il procedimento di verifica documentale sulla carenza dei titoli autorizzativi delle opere di connessione. La società presenta osservazioni; la Regione conferma l’assenza di alcun provvedimento autorizzatorio. Nell’aprile 2017 il GSE dichiara la decadenza dal diritto agli incentivi. Il TAR Lazio respinge il ricorso e la società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale del regime abilitativo applicabile ratione temporis. L’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 387/2003 ammette la DIA, per gli impianti fotovoltaici, entro la soglia di 20 kW individuata dalla Tabella A. L’impianto in esame supera i 200 kW e non rientra quindi in tale fattispecie. La previsione del PEARS siciliano, che eleva la soglia a 1 MW, non è idonea a far ritenere assentite con DIA anche le linee di collegamento elettriche, soggette all’art. 108 r.d. n. 1775/1933.

Il Collegio conforta la conclusione con la circolare regionale del 2014 sulla PAS e con il preventivo di connessione di Enel Distribuzione, che richiama espressamente il r.d. n. 1775/1933 e precisa come il procedimento unico ex art. 12, commi 3 e 4, riguardi anche l’impianto di rete. Il D.M. 10 settembre 2010, che estende la DIA alle opere di connessione, non è applicabile perché successivo alla DIA del 2009.

La Corte ribadisce la differenza strutturale tra autorizzazione unica e DIA: solo la prima, per il principio di onnicomprensività confermato dall’art. 1-octies d.l. n. 105/2010, copre le opere connesse. La DIA, nella formulazione del comma 5, non contiene analoga estensione. Del pari, la sanatoria dell’art. 1-quater d.l. n. 105/2010 non legittima l’esenzione dall’autorizzazione ex art. 108. Citata sul punto la Corte cost. n. 119/2010, che ha escluso la competenza regionale a fissare soglie differenziate.

Quanto all’ambito delle verifiche del GSE, le definizioni del TICA e del d.lgs. n. 387/2003 confermano che l’impianto è un unicum comprensivo delle porzioni di connessione. Il GSE non sindaca gli atti regionali, ma accerta la presenza dei requisiti legali. Il termine procedimentale è ordinatorio e il suo superamento non vizia il provvedimento; la decadenza non ha natura sanzionatoria, come ribadito dall’Ad. Plen. n. 18/2020. Infine, la decurtazione introdotta dalla legge n. 205/2017 ha portata innovativa e non si applica alle violazioni anteriori; il provvedimento non è atto di autotutela e non è configurabile alcun legittimo affidamento. L’appello è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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