Rimborso imposta registro: onere prova non imputabilità nullità al contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 15084 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione. Ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 131/1986, il contribuente che richieda il rimborso dell’imposta di registro per la sopravvenuta nullità dell’atto è onerato della prova del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità, della non imputabilità del vizio alle parti e dell’impossibilità di ratifica, convalida o conferma dell’atto. La prova della non imputabilità deve essere individuata in fattori esterni alla volontà delle parti e alla loro sfera di controllo, non rientrandovi le ipotesi in cui l’invalidità derivi da illiceità dell’operazione nota o conoscibile.
Il Fatto
La società, nella qualità di trustee di un trust, chiedeva il rimborso dell’imposta di registro versata in relazione all’atto di conferimento di un immobile nel trust. L’atto di conferimento era divenuto inefficace in via derivata a seguito della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato la nullità dell’atto di provenienza dell’immobile per violazione dell’art. 16 delle preleggi.
L’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente. In sede di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado riformava la sentenza, ritenendo che la società non avesse dimostrato la non imputabilità alle parti della causa di nullità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso con cui la società lamentava la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 131/1986, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non assolto l’onere probatorio circa la non imputabilità della nullità.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a una rivalutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che l’apprezzamento delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo di logicità e correttezza giuridica della motivazione.
Il motivo è stato altresì ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel giudizio di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato. In particolare, la disciplina dell’art. 38 cit. richiede la prova del passaggio in giudicato della sentenza, della non imputabilità del vizio alle parti e dell’impossibilità di ratifica o convalida dell’atto.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, individuando la prova della non imputabilità in fattori esterni alla volontà delle parti, con esclusione delle ipotesi di illiceità dell’operazione nota o conoscibile, come nel caso di specie. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice di appello.
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Nota della Redazione
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