Litispendenza cautelare e ne bis in idem nel sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. III n. 34204 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, non è precluso al pubblico ministero esercitare nuovamente l’azione cautelare nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, quando il titolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formali. Tale facoltà incontra però il limite del divieto di bis in idem, che opera tra procedimenti ancor prima che tra provvedimenti. Integra litispendenza cautelare, contrastante con quel divieto, la condotta del pubblico ministero che, dopo l’annullamento del sequestro, impugni contemporaneamente l’ordinanza di annullamento e richieda un nuovo titolo cautelare per lo stesso fatto. Ne consegue l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza che ha rigettato il riesame, sia del decreto di sequestro emesso sulla seconda domanda, con conseguente dissequestro e restituzione di quanto sequestrato all’avente diritto.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Avellino emetteva, in data 21.12.2024, un decreto di sequestro preventivo nei confronti dell’indagata, nella qualità di legale rappresentante di una società, per reati tributari. Il Tribunale, in accoglimento della richiesta di riesame, annullava quel decreto con ordinanza motivata per vizio di motivazione sul periculum in mora.

Avverso tale annullamento il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione. Quattro giorni dopo l’ordinanza di annullamento, lo stesso pubblico ministero disponeva un sequestro preventivo di urgenza avente il medesimo oggetto, finalizzato alla confisca per equivalente. Il G.i.p., previa convalida, emetteva quindi un nuovo decreto di sequestro. La richiesta di riesame proposta avverso quest’ultimo veniva rigettata, e la ricorrente impugnava in cassazione quella decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della sequenza procedimentale. Un primo titolo cautelare era stato annullato dal tribunale del riesame; il pubblico ministero aveva impugnato quell’ordinanza in cassazione per conseguire una pronuncia di merito sul medesimo fatto. Nello stesso arco temporale, però, aveva anche emesso un decreto di urgenza e ne aveva chiesto la convalida, ottenendo un secondo decreto.

Questa sovrapposizione configura, per la Suprema Corte, una ipotesi di “litispendenza cautelare”, contrastante con il principio del ne bis in idem. Il pubblico ministero, secondo il consolidato indirizzo richiamato, è tenuto a scegliere: coltivare la precedente azione mediante l’impugnazione dell’ordinanza di annullamento, oppure reiterare la domanda, esimendosi in tal caso dall’impugnare o rinunciando all’impugnazione al più tardi coevamente alla richiesta del nuovo titolo.

Il Collegio richiama dapprima Sez. III n. 43365 del 08.10.2024, che ha enunciato la regola della non preclusione alla reiterazione dell’azione cautelare quando l’annullamento sia fondato su motivi esclusivamente formali, ma ha chiarito il limite della litispendenza. Richiama poi Sez. III n. 39902 del 28.05.2014, che già escludeva la contestuale proposizione del ricorso e della nuova domanda per lo stesso fatto sulla base dei precedenti elementi.

Alla luce di tale insegnamento, la situazione concreta impone l’annullamento senza rinvio non solo dell’ordinanza impugnata, ma anche del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. in data 22.03.2025. Da ciò deriva il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di quanto sequestrato, con comunicazione immediata al Procuratore Generale ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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