Esigenze cautelari e giudicato cautelare: onere di allegare elementi nuovi (Cass. pen. Sez. VI n. 34209 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, il sindacato di legittimità è escluso quando i giudici dell’appello cautelare abbiano argomentato in modo compiuto e logico la mancata sopravvenienza di elementi di novità idonei a determinare la revoca o la sostituzione della misura. Le preclusioni processuali si formano solo a seguito di pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale, dalla Corte di cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello. Su tali preclusioni non incidono il tempo trascorso dai fatti, il tempo trascorso dall’esecuzione della misura, il rispetto delle prescrizioni imposte né la cessazione del rapporto di lavoro che costituiva l’occasione del reato, quando il giudice di merito neghi in fatto, con valutazione individualizzata, la sopravvenuta attenuazione del pericolo di recidiva.
Il Fatto
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, giudice dell’appello cautelare, confermava la custodia cautelare in carcere dell’indagato, gravemente indiziato di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di concorso in reati-fine sussumibili nell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il difensore ha proposto ricorso deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari: i giudici avrebbero ritenuto il pericolo di recidiva concreto e attuale sulla base di valutazioni congetturali e astratte, nonostante il tempo decorso dai fatti e dall’applicazione della misura, l’allontanamento dalle mansioni in ambito portuale, l’assenza di precedenti e il regolare lavoro svolto in istituto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nessuno spazio residua al sindacato di legittimità, perché i giudici dell’ordinanza impugnata hanno argomentato in modo compiuto e logico la mancata sopravvenienza di elementi di novità suscettibili di determinare la revoca o la sostituzione della misura.
Il percorso dei giudici di merito prende avvio dall’esclusione, in primo grado, delle aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1 e 61-bis cod. pen. e dall’interruzione del rapporto di lavoro che consentiva l’accesso al porto. Su tali basi l’indagato aveva già sollecitato la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., senza esito.
Il collegio richiama la nozione di giudicato cautelare, precisando che il richiamo dei giudici di merito è in senso improprio: le preclusioni processuali si formano soltanto a seguito di pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale, dalla Corte di cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, coprendo le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, in quelle impugnazioni. Sono citate Sez. U n. 11 del 08/07/1994, Buffa e Sez. U n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli.
Su questa base i giudici di merito hanno escluso l’intervento di elementi nuovi suscettibili di superare la preclusione: non il tempo trascorso dai fatti, non il tempo trascorso dall’esecuzione della misura, non il rispetto delle prescrizioni imposte. L’unico elemento nuovo sarebbe l’intervenuta condanna in primo grado, che depone semmai in senso contrario.
Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, la Corte ritiene l’argomentazione esente da vizi: essa fa venire meno solo un’occasione di recidivanza, non il pericolo di commissione di nuovi delitti, poiché le condotte di trasporto e detenzione di stupefacenti si caratterizzano per l’assoluta fungibilità. I giudici avevano inoltre rilevato che il preposto non aveva indicato una sistemazione adeguata ai fini degli arresti domiciliari, osservazione cui il ricorrente non replica.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., con mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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