Congelamento europeo impugnabile con riesame, non con ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 27381 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento ed esecuzione, nel territorio dello Stato, di un provvedimento di congelamento emesso da un’autorità giudiziaria di altro Stato membro ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805, il decreto adottato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, è impugnabile mediante richiesta di riesame ai sensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., richiamati, in quanto compatibili, dall’art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo per l’impugnazione del decreto di sequestro preventivo. Il rinvio contenuto in tale disposizione non è operato alle disposizioni generali sull’esecuzione penale, né al modello dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., ma è specificamente indirizzato alla disciplina del sequestro preventivo, comprensiva delle norme sull’esecuzione, sulla revoca e sull’impugnazione della misura reale. Ne consegue che il ricorso per cassazione per violazione di legge è previsto dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 203 del 2023 solo per il riconoscimento dei provvedimenti di confisca, non per il congelamento.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con provvedimento del 6 novembre 2025, ha riconosciuto ed eseguito, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 203 del 2023 e del Regolamento (UE) 2018/1805, un certificato di congelamento emesso dalla Procura nazionale dei Paesi Bassi in vista della futura confisca, disponendo il vincolo su un immobile di valore corrispondente a euro 400.000.

Avverso quel decreto la difesa di uno degli indagati ha proposto istanza di riesame ai sensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen. Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, ha invece qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., ritenendo il provvedimento riconducibile alla fase esecutiva, e ha trasmesso gli atti alla Corte. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la corretta qualificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro il decreto di riconoscimento ed esecuzione del certificato di congelamento. Il Regolamento (UE) 2018/1805, all’art. 33, riconosce il diritto di ricorrere nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l’esecuzione, ma rimette al diritto interno l’individuazione dello strumento processuale concretamente esperibile.

Il riferimento interno decisivo è l’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 203 del 2023, che rinvia alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, revoca e impugnazione del decreto di sequestro preventivo. La Corte osserva che il rinvio non è alle disposizioni generali dell’esecuzione penale né al modello dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., ma specificamente alla disciplina della misura cautelare reale.

Il Tribunale palermitano ha valorizzato il termine «esecuzione» per ricondurre il procedimento alla fase esecutiva. La Corte dissolve l’equivoco: nel lessico del Regolamento l’«esecuzione» indica l’attuazione nel territorio dello Stato del provvedimento emesso all’estero secondo il principio del reciproco riconoscimento. Non presuppone un titolo esecutivo interno definitivo, né trasforma il decreto del G.i.p. in un provvedimento adottato nell’incidente di esecuzione.

Il dato sistematico conferma la conclusione. Il legislatore del 2023 ha costruito due modelli impugnatori distinti: per il congelamento ha richiamato la disciplina del sequestro preventivo; per la confisca ha previsto espressamente, all’art. 3, comma 5, il ricorso per cassazione per violazione di legge. Quando ha inteso individuare direttamente il ricorso per cassazione, lo ha fatto in modo espresso.

Ne deriva che, nel caso in esame, la difesa ha correttamente proposto richiesta di riesame. Il Tribunale, investito di tale impugnazione, avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, verificando la legittimità del decreto e l’eventuale ricorrenza dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione. La riqualificazione in ricorso per cassazione ha privato la parte del grado di controllo di merito previsto dal sistema normativo applicabile. La Corte qualifica pertanto l’impugnazione come riesame e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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