Localizzazione impianti di smaltimento rifiuti e onere istruttorio del commissario ad acta (TAR Lazio n. 12 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il commissario ad acta individua i siti idonei alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti non è atto meramente istruttorio o endoprocedimentale, ma è immediatamente lesivo della sfera giuridica del proprietario dell’area, che è pertanto legittimato e ha interesse ad impugnarlo. La sola destinazione dell’area alla localizzazione dell’impianto incide sul valore di mercato dei beni e sulle possibilità di godimento degli stessi, mentre i successivi titoli abilitativi attengono al quomodo e non più all’an della realizzazione. L’individuazione dei siti esige la puntuale e preventiva valutazione dei fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali dettati dal piano regionale di gestione dei rifiuti: il richiamo generico ai criteri e alle cartografie non supplisce alla mancanza di un’espressa analisi. Il proprietario dell’area interessata deve essere destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, perché in quella sede può rappresentare le ragioni ostative alla localizzazione.

Il Fatto

La società ricorrente impugna il decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio, nominato ai sensi dell’art. 19, comma 2, l.r. Lazio n. 14/1999, con cui è stata disposta l’individuazione di tre siti nel territorio della Provincia di Latina idonei alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l’autosufficienza dell’ATO Latina. Tra i siti prescelti figura quello di proprietà della ricorrente, già oggetto di autorizzazione regionale all’attività estrattiva. La società chiede altresì l’accertamento del diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione di idoneità.

La Regione e la Provincia eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che la mera individuazione del sito non sarebbe lesiva fino all’effettiva realizzazione dell’impianto. Con secondi motivi aggiunti la ricorrente impugna anche il decreto del Presidente della Provincia di Latina che dispone l’aggiornamento del piano provinciale e l’attivazione della valutazione ambientale strategica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità. I poteri conferiti al Commissario non si esauriscono in un’attività istruttoria, ma consistono nell’adozione di atti di individuazione definitiva dei siti destinati al servizio integrato, che dovranno confluire nel piano provinciale. Da tale individuazione deriva un’attività provinciale meramente ricognitiva, con un margine di scelta ridotto alla rosa dei tre siti prescelti. Il provvedimento è dunque immediatamente lesivo, incidendo sul valore di mercato delle aree e sulla loro fruibilità; la vicinitas e il pregiudizio fondano legittimazione e interesse ad agire.

Nel merito il ricorso è fondato. L’Allegato A del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020, qualifica la determinazione dei fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali come passaggio preliminare e imprescindibile. Il decreto commissariale, invece, si limita a un generico richiamo all’Allegato e all’elenco delle dieci aree valutate, senza esplicitare i fattori considerati. Il rinvio alle cartografie provinciali e la relazione tecnica prodotta in giudizio riproducono mere cartografie e non spiegano il processo valutativo che ha condotto alla scelta dei tre siti.

Quanto al sito della ricorrente, il decreto lo descrive come area “già oggetto di richiesta di autorizzazione ad attivare una cava pozzolanica”, omettendo che l’autorizzazione era già stata rilasciata con delibera di G.R. n. 8 del 16 gennaio 2009. La considerazione dell’attività estrattiva è quindi svolta in termini potenziali anziché attuali. Nessuna valutazione emerge inoltre sui fattori dedotti dalla ricorrente: prossimità ad abitazioni, distanza dal corso d’acqua, assoggettamento ad esproprio, presenza di reti e viabilità, rischio sismico, vulnerabilità geologica, vie di comunicazione e baricentricità rispetto all’ATO.

È fondato anche il motivo sulla mancata partecipazione procedimentale: la società, proprietaria dell’immobile interessato, avrebbe dovuto ricevere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, perché in quella sede avrebbe potuto rappresentare le ragioni ostative alla localizzazione. Il Tribunale richiama la giurisprudenza costituzionale sul procedimento amministrativo quale luogo elettivo di composizione degli interessi.

È invece infondato il motivo sul difetto di VAS. All’individuazione dei siti ha fatto seguito l’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica da parte della Provincia, con rispetto dei tempi: la VAS deve concludersi prima del procedimento urbanistico, non necessariamente iniziarne prima. Il ricorso e i primi motivi aggiunti sono accolti, con annullamento del decreto commissariale nella parte relativa al sito della ricorrente; i secondi motivi aggiunti sono accolti per invalidità derivata del decreto provinciale. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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