Permesso di costruire e mancato inizio lavori: la recinzione del cantiere non fa decorrere il termine di impugnazione per i terzi (TAR Abruzzo n. 85 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera recinzione dell’area e l’apposizione del cartello di cantiere, in assenza di mezzi e maestranze al lavoro, non integrano un concreto inizio dei lavori idoneo a interrompere il termine annuale di decadenza del permesso di costruire. Tale condotta non è altresì sufficiente a far decorrere, nei confronti dei terzi, il termine decadenziale per l’impugnazione del titolo edilizio, gravandoli di un’azione preventiva antecedente alla concreta lesione. La verifica della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza, e la conseguente valutazione della tempestività dell’impugnazione, richiedono un rigoroso controllo dell’effettiva volontà edificatoria, anche quando il titolo sia stato rilasciato da lungo tempo e sia stato oggetto di modifiche e volture.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista ha impugnato, chiedendone la sospensione, il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di un edificio di otto piani fuori terra in luogo di un preesistente fabbricato crollato circa ottant’anni prima. L’intervento, assentito quale variante non sostanziale a precedenti titoli, ha suscitato dubbi sulla legittimazione dell’associazione, sulla corretta qualificazione dell’intervento edilizio e sulla persistente efficacia del titolo, mai seguito da un effettivo inizio dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto riconosciuto che la nozione di “ambiente” comprende anche il paesaggio urbano, confermando così, in astratto, la legittimazione dell’associazione ricorrente, che agisce per la tutela di tali valori. Ha poi rilevato come la lesione al paesaggio e all’ambiente urbano appaia ictu oculi, considerato che l’area, secondo le norme del PRG, potrebbe esprimere al più un terzo della volumetria richiesta e ottenuta.
Quanto alla decadenza, la Corte ha osservato che la semplice recinzione dell’area e l’apposizione del cartello di cantiere, in assenza di mezzi e maestranze, non costituiscono un effettivo inizio dei lavori. Lo stesso Comune, in un avvio di procedimento di decadenza, aveva escluso che tali attività fossero sufficienti a manifestare una reale voluntas aedificandi. Tuttavia, l’Amministrazione ha poi archiviato il procedimento, valorizzando ragioni ostative (bonifica bellica e spostamento di un cavo elettrico) che, ad avviso del Collegio, necessitano di una verifica circa la loro effettività e necessità.
Il TAR ha sottolineato la contraddittorietà di un sistema in cui le stesse attività, ritenute insufficienti a interrompere il termine di decadenza, vengano considerate idonee a far decorrere il termine di impugnazione per i terzi. Ciò graverebbe questi ultimi di un’azione preventiva, con il rischio di un proliferare di ricorsi. Si è quindi posto il problema della conservazione in vita di un titolo rilasciato nel 2017, mai eseguito, oggetto di voltura a favore di una società di costruzioni, e della sua circolazione come valore autonomo.
Infine, la Corte ha evidenziato la necessità di un approfondimento istruttorio sulle questioni sostanziali, ivi inclusa la corretta interpretazione dell’art. 30, comma 1, lett. a), d.l. n. 69/2013 in relazione alla ricostruzione di edifici crollati da decenni e il rapporto tra i diversi titoli succedutisi nel tempo. Stante l’elevato impatto dell’intervento nel centro cittadino, il periculum è stato ritenuto sussistente, imponendo la sospensione cautelare del titolo per mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito.
Nota della Redazione
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