Legittimazione a impugnare del gestore di immobili altrui nel regolamento locazioni turistiche (TAR Lombardia n. 448 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente non titolare degli immobili destinati all’attività ricettiva e non struttura associativa di tutela categoriale impugni il regolamento comunale che fissa i requisiti qualitativi delle case e appartamenti per vacanze. L’interesse a ricorrere presuppone un pregiudizio concreto e attuale, non meramente potenziale, e una utilità qualificata e personalmente riferibile al ricorrente. La posizione di chi si limiti a invocare la legittimità dell’azione amministrativa integra un interesse di mero fatto, privo di tutela giurisdizionale. Il difetto originario di interesse rende il gravame inammissibile e giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
Le società ricorrenti operano nel settore delle case e appartamenti per vacanze e degli alloggi per finalità turistica in regime di locazione, gestendo per conto di proprietari immobiliari compendi destinati o da destinare a locazione turistica. Il Comune di Sirmione, con delibera consiliare pubblicata l’11 febbraio 2022, ha approvato il Regolamento comunale dei requisiti qualitativi per le strutture ricettive non alberghiere, individuando standard minimi in materia di visitabilità, parcheggi pertinenziali, agibilità degli impianti e dichiarazioni di avvio dell’attività.
Le società hanno dapprima proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento di alcune disposizioni regolamentari. Il Comune ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale e le ricorrenti si sono costituite davanti al TAR, deducendo sette motivi: incompetenza comunale, contrasto con i principi eurounitari in tema di concorrenza, sviamento funzionale, violazione della disciplina sull’agibilità e sulle barriere architettoniche, sui posti auto e sul potere sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dal Comune e la ritiene fondata, assorbendo ogni altra censura. Il percorso argomentativo non tocca il merito dei motivi, ma si concentra sulla legittimazione e sulla posizione sostanziale delle ricorrenti rispetto agli effetti del regolamento.
Dagli atti emerge che le società non sono titolari di immobili e non agiscono come strutture associative di tipo sindacale con compiti di tutela istituzionale di interessi categoriali. La lesione prospettata non incide dunque in via diretta e personale nella loro sfera giuridica, né produce un pregiudizio connotato dai caratteri dell’attualità e della concretezza.
Il Tribunale richiama la nozione tradizionale di interesse ad agire, inteso come esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Tale interesse va valutato in termini oggettivi e presuppone un pregiudizio concreto e attuale, non già soltanto potenziale: elemento che nel caso di specie risulta del tutto mancante.
La posizione azionata non colloca le ricorrenti in una situazione differenziata rispetto all’aspirazione alla mera e astratta legittimità dell’azione amministrativa, riferibile a tutti i consociati. Non è individuabile un’utilità qualificata di cui esse possano direttamente fruire per effetto della rimozione del provvedimento. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. V, 23/08/2023, n. 7925, secondo cui l’ordinamento non offre protezione giuridica a un interesse sostanziale individuale che non sia in tutto o in parte esclusivo o suscettibile di appropriazione individuale.
La posizione delle società non si distingue quindi da un interesse di mero fatto, restando in una condizione di estraneità rispetto agli effetti diretti del potere amministrativo esercitato con l’adozione del regolamento. Il difetto originario di interesse determina l’inammissibilità del gravame, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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