Il giudice dell’ottemperanza ordina al Ministero dell’Istruzione l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 365 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, ordina l’integrale esecuzione del giudicato, fissando un termine per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo la scadenza del termine assegnato, in considerazione del comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di determinate somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha provveduto all’integrale adempimento di quanto statuito dal giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso in ottemperanza, ritenendo il ricorso fondato. Non risultando agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, l’inadempimento si protragga. A sostegno di tale scelta, il Collegio ha valorizzato il comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe, ove il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico.
Il TAR ha condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha altresì disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza in ordine al ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Nota della Redazione
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