Lottizzazione abusiva e diniego di permesso di costruire: obbligo di motivazione concreta (TAR Puglia n. 1311 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire che qualifica l’intervento richiesto come lottizzazione abusiva deve contenere una valutazione specifica e concreta del progetto, idonea a ricondurlo a una delle fattispecie previste dall’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001. Tutte le ipotesi di lottizzazione, materiale o negoziale, presuppongono una condotta materiale finalizzata, in modo consapevole e univoco, allo stravolgimento della pianificazione urbanistica. L’intento edificatorio deve emergere da un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente e non atomisticamente. Il richiamo a pregressi fenomeni lottizzatori relativi all’area non supplisce alla carenza di motivazione sul singolo progetto. Il diniego così motivato è illegittimo e va annullato, con salvezza del riesercizio del potere.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Comune di Ostuni il rilascio del permesso di costruire per realizzare un muro di cinta con ringhiera metallica a delimitazione di un terreno agricolo di sua proprietà, sito in contrada Gorgognolo e distinto al catasto. Lo Sportello unico dell’edilizia telematico ha opposto diniego con provvedimento del 29.05.2023.
Il diniego si fondava sull’assunto che l’area ricadesse in zona costiera agricola, dove il PRG consente solo costruzioni a servizio dell’agricoltura, e che la recinzione avrebbe creato nuovi lotti, con carico urbanistico non previsto dallo strumento urbanistico. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia, deducendo violazione dell’art. 4, comma 1, legge n. 15/2005, dell’art. 6, lett. d), legge n. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 414 del 28.07.2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sul profilo del difetto di motivazione, assorbendo le ulteriori censure. Il diniego, nella parte motiva, non contiene alcuna valutazione specifica e concreta del progetto presentato, tale da consentirne la riconduzione a una delle ipotesi di lottizzazione abusiva previste dall’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui tutte le fattispecie di lottizzazione, materiale o negoziale, presuppongono la realizzazione, anche iniziale, di una condotta materiale finalizzata, in maniera consapevole e univoca, allo stravolgimento dell’attività di pianificazione urbanistica comunale. L’inequivocità dell’intento di trasformare urbanisticamente i terreni a scopo edificatorio è indispensabile e deve desumersi da un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato, Sez. V, n. 6810/2004; CGARS, sez. giurisdizionale, n. 85/2020).
Nello stesso solco si richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 7380/2021: la lottizzazione abusiva va apprezzata riguardo al complesso delle attività concrete, unitariamente considerate e non atomisticamente, per accertare se siano idonee a stravolgere l’assetto del territorio, rendendo non più praticabili le scelte pianificatorie effettuate ex ante dall’ente locale.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che non sono chiare le ragioni per cui il Comune ha qualificato l’istanza come lottizzazione abusiva. Al di là del richiamo a passati fenomeni lottizzatori relativi all’area, non si comprende sulla base di quali dati concreti l’ente abbia ravvisato, quanto meno in forma verosimile, la volontà dell’istante di stravolgere l’assetto urbanistico attraverso l’asserita creazione di nuovi lotti.
Il diniego è pertanto annullato per i vizi motivazionali riscontrati, con salvezza degli ulteriori e doverosi provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in sede di riesercizio del potere. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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