Incidente di esecuzione riproposto e preclusione processuale nel procedimento esecutivo (Cass. pen. Sez. I n. 32490 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. impone la declaratoria di inammissibilità della richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata o comunque decisa. La preclusione processuale opera finché non siano prospettati nuovi elementi di fatto, preesistenti o sopravvenuti, ovvero una questione giuridica che il giudice non sia stato in alcun modo chiamato ad affrontare. La carenza, anche totale, di motivazione su una richiesta specifica integra diniego implicito e non mancanza di decisione, con la conseguenza che, in assenza di nuovi elementi, la successiva istanza fondata sui medesimi argomenti è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile nel 1997, per detenzione di videocassette prive di contrassegno SIAE e per ricettazione delle medesime, qualificata ai sensi dell’art. 648, comma secondo, cod. pen. Nel dicembre 2024 la difesa propose istanza di revoca ex art. 673 cod. proc. pen. per sopravvenuta abolitio criminis, invocando i principi della sentenza della Corte di giustizia C-20/05 e della successiva giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 3 febbraio 2025, accolse l’istanza quanto al primo capo e la respinse quanto alla ricettazione, dichiarando invece l’estinzione del reato per decorso del tempo ai sensi dell’art. 167 cod. pen. L’ordinanza non fu impugnata.
Nell’aprile 2025 la difesa presentò una nuova istanza, qualificata espressamente come riproposizione, deducendo l’abolitio criminis della ricettazione per effetto dell’art. 16 l. 248 del 2000. Il giudice dell’esecuzione, con decreto, dichiarò il non luogo a provvedere, ravvisando la mera riproposizione della precedente richiesta. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina della fase esecutiva, richiamando gli articoli da 665 a 676 cod. proc. pen. e la distinzione tra i due riti. L’art. 666 cod. proc. pen. prevede che l’incidente di esecuzione sia dichiarato inammissibile, oltre che per manifesta infondatezza, quando costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata o comunque decisa. La norma, pur non fissando limiti temporali, introduce una rigida preclusione processuale al potere delle parti e del giudice.
Il principio del ne bis in idem trova applicazione anche in sede esecutiva. Le richieste relative al medesimo titolo esecutivo devono dunque fondarsi su elementi diversi e nuovi. In applicazione del principio di efficienza processuale, la reiterazione è ammissibile solo quando l’elemento posto a fondamento sia diverso e nuovo, poiché diversamente sarebbe possibile parcellizzare gli incidenti, con lesione del principio di ragionevole durata del processo.
La Corte richiama Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, De Nuptiis, secondo cui la preclusione derivante dal provvedimento irrevocabile del giudice dell’esecuzione non opera in maniera assoluta, ma rebus sic stantibus, ossia finché non emergano nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche. Rientrano tra questi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto. A fondamento della nuova istanza devono quindi indicarsi nuovi elementi di fatto ovvero una questione che il giudice non sia stato chiamato ad affrontare e che non abbia neppure implicitamente deciso.
Nel caso concreto, la questione era già contenuta nell’incidente introdotto il 3 dicembre 2024. La Corte, quale giudice del fatto processuale, ha verificato il contenuto dell’istanza originaria e ha ritenuto che la medesima questione fosse stata compiutamente dedotta e non potesse qualificarsi come nuova.
Né rileva che il giudice dell’esecuzione abbia omesso di confrontarsi con quegli argomenti. A fronte di una richiesta specifica, la carenza di motivazione, anche totale, integra un diniego implicito e non una mancanza di decisione idonea a consentire la riproposizione. Esaurito il primo procedimento con la mancata impugnazione, opera la preclusione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; il ricorso è quindi rigettato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
Nota della Redazione
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