Perequazione pensioni legittimo raffreddamento per fasce e riduzione adeguamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 54 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il raffreddamento per fasce della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, introdotto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, non viola il giudicato costituzionale formatosi con la sentenza della Corte cost. n. 234/2020, perché quella pronuncia ha caducato il contributo di solidarietà quinquennale che incideva sul trattamento pensionistico in sé, e non la mera limitazione del suo adeguamento all’inflazione. Nel nostro ordinamento non esiste un diritto quesito alla integrale rivalutazione della pensione, soprattutto per i trattamenti più elevati, e il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel contemperare le risorse disponibili con l’esigenza di protezione delle persone. Il raffreddamento che colpisce solo l’adeguamento, è graduato per scaglioni, limitato nel tempo e assistito da motivazione, rispetta i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e non integra un prelievo di natura tributaria. La questione di legittimità costituzionale che muova dal diverso presupposto della decurtazione del trattamento è manifestamente infondata.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico compreso tra otto e dieci volte il minimo INPS, lamenta che la pensione ha subito una riduzione per effetto della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 235, legge n. 197/2022. Chiede quindi il ripristino della perequazione mensile per gli anni 2022, 2023 e 2024, con restituzione degli arretrati dalle singole scadenze, oltre interessi legali.
In via subordinata domanda la rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimità della norma indicata, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 Cost., sul presupposto che la nuova formula di calcolo per fasce riproponga la riduzione già dichiarata incostituzionale e comprima irragionevolmente il potere d’acquisto della pensione oltre il triennio. L’INPS eccepisce l’irrilevanza della disposizione richiamata e, nel merito, la genericità e la non fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice rigetta l’istanza di trattazione da remoto e, in subordine, di trattazione scritta, formulata prima della costituzione dell’Istituto. Gli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c. non si applicano al giudizio pensionistico contabile: l’art. 85 d.l. n. 18/2020 ha avuto efficacia temporanea e non ultrattiva, e il rinvio dell’art. 7, comma 2, C.G.C. opera solo per le disposizioni espressive di principi generali, non per quelle che regolano lo svolgimento delle udienze.
Nel merito il giudice chiarisce anzitutto il dato normativo. Il ricorso ha confuso il comma 235, estraneo alla materia, con il comma 309 dell’art. 1 della legge n. 197/2022; le precisazioni contenute nell’atto, recepite dall’INPS, consentono tuttavia di individuare la norma effettivamente censurata, cioè la nuova formula di raffreddamento per scaglioni della perequazione.
La censura non supera il vaglio della non manifesta infondatezza. Il ricorso muove dall’errato presupposto di riferire alla perequazione i principi affermati dalla Corte cost. n. 234/2020 per un’ipotesi diversa e più invasiva: il contributo di solidarietà quinquennale che incideva sul trattamento pensionistico tout court, decurtandolo a fini solidaristici. In quella pronuncia la questione relativa all’art. 1, comma 260, legge n. 145/2018 fu respinta; solo la questione sul comma 261 fu accolta. Una cosa è la decurtazione della pensione, altra la limitazione del suo adeguamento all’inflazione.
Il giudice richiama la giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2024 e Sez. Lombardia n. 64/2024), che esclude l’esistenza di un diritto quesito alla integrale rivalutazione e riconosce la legittimità del raffreddamento secondo parametri di ragionevolezza. La stessa sentenza n. 234/2020, nel respingere le eccezioni sul comma 260, ha escluso la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonostante l’effetto di trascinamento. La ricorrente, peraltro, non ha trattato i termini finanziari dell’incidenza: la lesione dedotta resta una mera petizione di principio.
Manifestamente infondata è anche la censura di disparità di trattamento e di irragionevolezza, secondo cui il mancato adeguamento equivarrebbe a un prelievo fiscale illegittimo. L’adeguamento all’inflazione non è un diritto quesito; il legislatore gode di ampia discrezionalità, da esercitare tra risorse disponibili e garanzia delle esigenze minime di protezione della persona, con obbligo di motivazione assolto dalla relazione tecnica alla legge di bilancio 2023. La misura colpisce solo l’adeguamento, è graduata per scaglioni, limitata al biennio 2023-2024 e non comporta alcuna decurtazione patrimoniale definitiva con acquisizione al bilancio statale, che caratterizza invece le prestazioni tributarie. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 127-bis c.p.c. – Udienza mediante collegamenti audiovisivi
- Art. 127-ter c.p.c. – Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza