Motivazione apparente e omessa CTU in materia di pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. II App. n. 226 del 17.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, l’art. 170, comma 1, c.g.c. limita l’appello ai soli motivi di diritto, ma il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione solo apparente. La motivazione per relationem ai pareri tecnici è legittima solo se il giudice esplicita un percorso argomentativo idoneo a rivelare la ratio decidendi e a disattendere le deduzioni difensive delle parti. Costituisce motivazione apparente la sentenza che aderisca acriticamente ai giudizi del Comitato di verifica senza esaminare le infermità dedotte, i contrasti tra pareri amministrativi e l’istanza di CTU medico-legale, reiterata in primo grado. In tal caso, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., gli atti vanno rimessi al primo giudice in diversa composizione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e posto in congedo, aveva chiesto all’INPS la pensione privilegiata per diverse infermità. L’Istituto aveva rigettato la domanda con determinazione del 28 luglio 2017, riconoscendo solo l’indennità una tantum, di due annualità di ottava categoria, per una delle patologie ascritte alla tabella B.
Il ricorso proposto davanti alla Sezione giurisdizionale per la Puglia veniva respinto con sentenza n. 300/2021. Il primo giudice aderiva ai giudizi del Comitato di verifica per le cause di servizio, ritenendoli frutto di completa istruttoria, senza esaminare specificamente le infermità e senza pronunciarsi sull’istanza di CTU medico-legale. Il ricorrente, poi deceduto e proseguito dal coniuge superstite, ha proposto appello deducendo omessa ed apparente motivazione e carenza istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Guardia di Finanza. Poiché la decisione di primo grado non era stata autonomamente impugnata dall’Amministrazione, ogni valutazione sul punto è preclusa dal giudicato, non essendo la questione rilevabile d’ufficio. La semplice riproposizione mediante memoria di costituzione in appello resta irrilevante.
Sul merito, il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, che distingue motivi di diritto e questioni di fatto. Le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d’infermità sono parificate dal legislatore a questioni di fatto. Esse possono essere dedotte in appello solo nei limiti del vizio di difetto assoluto o apparente di motivazione, coordinato con gli obblighi di cui all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost.
La Corte ritiene sussistente il vizio. Il giudice di primo grado ha motivato con integrale rinvio per relationem ai pareri del Comitato, senza menzionare le infermità rilevanti, senza indicare l’iter logico del rigetto e senza spiegare perché non fossero riscontrabili situazioni eccedenti il normale servizio. La genericità è tale da non distinguere le molteplici patologie, afferenti ad apparati diversi, né da confrontarsi con i precedenti accertamenti delle Commissioni medico-ospedaliere e con la consulenza tecnica di parte, che aveva concluso per la dipendenza da causa di servizio e per l’ascrivibilità alla settima categoria.
Il Collegio precisa che la motivazione per relationem è legittima solo se il percorso argomentativo risulta comprensibile e se le contrarie deduzioni delle parti sono state disattese. Quando invece le censure sono dettagliate e non generiche, il giudice ha l’obbligo di una risposta puntuale. Nel caso di specie manca del tutto ogni valutazione sull’istanza di supplemento istruttorio, reiterata in primo grado.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., la rimessione degli atti al primo giudice in diversa composizione per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese, anche del grado di appello.
Nota della Redazione
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