Maggiorazione del 20% sul contributo PSR anche per le domande già presentate (TAR Sicilia n. 2958 del 02.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale che introducono la maggiorazione del 20% del contributo per gli investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano anche alle domande presentate prima della loro approvazione, ove il provvedimento di concessione sia adottato successivamente. L’amministrazione regionale, nel quantificare il sostegno, deve tenere conto della versione del programma vigente al momento della concessione e non di quella vigente al momento della domanda. La previsione della maggiorazione “sotto forma di sostegno complementare” vale proprio a consentire il riconoscimento del beneficio agli agricoltori che hanno presentato domanda con il bando già emanato. Il diniego opposto sul solo presupposto della capienza della dotazione finanziaria non è sufficiente a giustificare la riduzione dell’aliquota. Il provvedimento di concessione che non recepisce tali modifiche è illegittimo per violazione e falsa applicazione del par. 3 dell’art. 17 del Reg. UE n. 1305/2013.

Il Fatto

Una società agricola presentava domanda di sostegno nell’ambito della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, il cui bando, basato sulla versione 2.1 del programma, limitava al 50% la quota di finanziamento per l’acquisto di macchine, attrezzature e immobili destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti e al punto vendita aziendale.

Nelle more dell’istruttoria il PSR veniva modificato: le versioni 4.0 e 5.0, approvate dalla Commissione europea, prevedevano la possibilità di applicare una maggiorazione del 20% e stabilivano espressamente che il beneficio potesse essere riconosciuto, sotto forma di sostegno complementare, anche agli agricoltori che avevano presentato domanda con il bando già emanato. Con decreto dirigenziale del 31 luglio 2019 l’amministrazione ammetteva comunque la società al finanziamento nella misura del 50%. La società impugnava il provvedimento per ottenere il riconoscimento dell’aliquota del 70%.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e programmatorio, rilevando che il D.D.S. n. 1594 del 31 luglio 2019 richiama espressamente le modifiche al PSR, ma poi non ne trae le conseguenze sul piano della quantificazione del contributo. Il bando del 14 dicembre 2016 era basato sulla versione 2.1 del programma; nelle more della presentazione e dell’esame delle domande, il PSR è stato modificato e sostituito dalle versioni 4.0 e 5.0, entrambe approvate prima della concessione del contributo.

La “Scheda di notifica delle modifiche” del giugno 2017, recependo i chiarimenti tecnici della Commissione europea, aveva qualificato gli investimenti per trasformazione e commercializzazione come rientranti nel settore agricolo, con conseguente applicabilità della maggiorazione del 20% nei casi previsti dal Reg. UE n. 1305/2013. La modifica del paragrafo “Importi ed aliquote di sostegno” è stata inserita proprio al fine di consentire il riconoscimento della maggiorazione anche agli agricoltori che avevano presentato domanda con il bando già emanato, prevedendone l’erogazione sotto forma di pagamento complementare.

Il TAR sottolinea che la versione 5.0 del PSR ha ribadito che la maggiorazione del 20%, per gli investimenti riguardanti opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione, “potrà essere riconosciuta anche successivamente alla presentazione della domanda, sotto forma di sostegno complementare”. Il dato letterale delle modifiche approvate esclude, dunque, che il beneficio sia riservato alle sole domande successive.

Quanto alla difesa regionale, fondata sulla insufficiente capienza della dotazione finanziaria, il Collegio non la ritiene idonea a giustificare il diniego: la previsione della maggiorazione è formulata come facoltà, ma il suo esercizio negativo non può risolversi in un sostanziale svuotamento del beneficio riconosciuto in sede di modifica del programma. Il difetto di istruttoria e la mancata considerazione delle modifiche sopravvenute si traducono in violazione e falsa applicazione del par. 3 dell’art. 17 del Reg. UE n. 1305/2013.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto impugnato nella parte in cui riconosce, per le voci macchine, attrezzature, costruzione immobile e punto vendita aziendale, un contributo pari al 50% della spesa ammessa senza la maggiorazione del 20%. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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