Occupazione demaniale fuori stagione e opere non assentite legittimano diffida a rimuovere (TAR Calabria n. 1304 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima di carattere stagionale produce effetti solo nel periodo per cui è rilasciata; decorso tale termine, il privato non è legittimato a mantenere strutture sul sedime demaniale e sorge l’obbligo di rimozione. L’occupazione realizzata con manufatti non previsti dal titolo integra comunque occupazione abusiva, anche a prescindere dalla validità temporale della concessione. Il provvedimento di diffida alla rimozione e al ripristino dei luoghi ha natura vincolata, con la conseguenza che l’eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’illegittimità. Il verbale della capitaneria di porto che accerta l’occupazione costituisce atto endoprocedimentale, privo di autonoma idoneità lesiva e quindi non impugnabile in via autonoma.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2008 e prorogata sino al 31 dicembre 2033, avente carattere stagionale e valida per il periodo 1 maggio – 31 ottobre di ogni anno. Nel dicembre 2021 la capitaneria di porto accertava su un’area di circa 702 mq la presenza di una recinzione in steccato e di strutture prefabbricate, contestando la violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav. e trasmettendo il verbale al Comune.

Il Comune, previa comunicazione di avvio del procedimento, emanava la diffida n. 32 del 3 marzo 2022, intimando la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’inefficacia della diffida per la prossima riapertura della stagione balneare, la violazione delle norme sul demanio, il difetto di istruttoria e l’omessa informazione del sopralluogo. Il Comune eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di irricevibilità è infondata: la notifica a mezzo pec del 3 marzo 2022 era stata effettuata a una casella non intestata al destinatario e quindi non si è perfezionata, ai sensi dell’art. 149-bis, terzo comma, cod. proc. civ.; è invece valida la notifica del 4 marzo 2022 eseguita con consegna a mani di un familiare, secondo l’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ.. Il ricorso, notificato il 3 maggio 2022, è dunque tempestivo rispetto all’art. 29 cod. proc. amm.

È infondata anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del verbale della capitaneria, che riveste natura di atto endoprocedimentale e difetta di autonoma idoneità lesiva, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (TAR Marche n. 893/2023). Quanto alla pretesa carenza di interesse per la sopravvenuta operatività della concessione, il Collegio rileva che in quel periodo non viene meno la validità della diffida ma solo l’obbligo di eseguirla, e che alcune opere non sono comunque conformi al titolo.

Nel merito il ricorso è infondato. La concessione produce effetti dal 1 maggio al 31 ottobre; alla data dell’accertamento, il 1 dicembre 2021, essa era inoperante e non legittimava il mantenimento delle strutture. L’occupazione di beni demaniali con strutture private è consentita solo in forza di apposito titolo; decorso il termine di validità sorge l’obbligo di rimozione. Dal titolo non risulta inoltre la facoltà di installare una recinzione idonea a impedire l’accesso al litorale: sono assentiti solo ombrelloni, sdraio, tavoli, sedie, passerelle e chiosco bar. La diffida è pertanto legittima e correttamente contestata la violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav.

L’omessa informazione del sopralluogo è irrilevante: il provvedimento ha carattere vincolato, trattandosi di ripristino di un’area abusivamente occupata (TAR Lazio n. 7998/2020); il soggetto che lamenta la mancata comunicazione di avvio deve inoltre indicare gli elementi che avrebbe introdotto, onere non assolto (Cons. Stato n. 4189/2024). La censura sul difetto di istruttoria è generica e priva di riscontri probatori. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione del rigetto delle eccezioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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