Atto aziendale di macro-organizzazione delle ASL e giurisdizione ordinaria (TAR Sicilia n. 2955 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atto aziendale di diritto privato e non con provvedimenti di natura pubblicistica. Ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, e la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a tali atti, devolute alla cognizione del giudice ordinario. La partecipazione della Regione alla definizione delle scelte di macro-organizzazione e il controllo regionale sull’atto aziendale non privano le aziende della loro autonomia organizzativa. La qualificazione privatistica dell’atto aziendale discende da una scelta legislativa non sindacabile dal giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale n. 1013 del 20 dicembre 2019, con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria ha riorganizzato le Unità Organizzative Semplici e le Unità Organizzative Semplici Dipartimentali, istituendo tra l’altro una UOS di Riabilitazione Neurologica con 18 posti letto.
La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione del documento di programmazione ospedaliera regionale, la carenza di istruttoria e di motivazione, l’eccesso di potere e la lesione dei principi di uguaglianza e di buon andamento. L’Azienda, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. In sede cautelare il Tribunale aveva già respinto la domanda ritenendo che la vicenda esulasse dalla giurisdizione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione di giurisdizione come pregiudiziale rispetto al merito dei motivi di ricorso. Oggetto dell’impugnazione è un atto con cui il Direttore Generale ha ridefinito l’assetto delle unità organizzative semplici e dipartimentali dell’Azienda: si tratta, pertanto, di un atto di macro-organizzazione.
Il Tribunale richiama l’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 229/1999, che qualifica l’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie come disciplinati mediante atto aziendale di diritto privato. Da ciò deriva che, diversamente da quanto vale per le amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie non sono espressione di un potere autoritativo, ma di un’attività gestionale di natura privatistica.
La conseguenza è sul piano processuale: se di regola la cognizione degli atti di macro-organizzazione spetta al giudice amministrativo, per le aziende sanitarie opera invece la riserva di giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto TAR Bari, sez. I, sentenza n. 1541 del 1° dicembre 2020, TAR Lazio, sez. III quater, sentenza n. 26 del 2 gennaio 2019, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 1631/2016, Cons. Stato, sez. III, n. 2511/2017, nonché le decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 25048 del 7 dicembre 2016; ord. n. 15304/2014; ord. n. 2031/2008).
Il Tribunale esclude poi che la partecipazione regionale e il controllo previsto dall’art. 16 della l.r. n. 5/2009 possano attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa. L’art. 9, comma 3, della stessa legge regionale ribadisce che organizzazione e funzionamento delle aziende sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Nulla sulle spese per l’assenza di costituzione dell’Azienda.
Nota della Redazione
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