Inammissibile il ricorso contro la mancata protocollazione della SCIA non impugnata (TAR Lombardia n. 174 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accettazione della SCIA, comunicato dall’amministrazione nel termine di trenta giorni all’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore speciale che ha presentato la pratica, è idoneo a determinare la decadenza dall’impugnazione. Ne consegue che la successiva nota comunale, che nega la protocollazione della comunicazione di inizio lavori per assenza di titolo abilitativo efficace, si fonda su un provvedimento presupposto divenuto inoppugnabile. Il ricorso proposto avverso tale nota è pertanto inammissibile per carenza di interesse, poiché l’annullamento dell’atto non potrebbe rimuovere la lesione sostanziale, risalente al diniego non impugnato, e l’amministrazione potrebbe sempre riesercitare il potere sulla medesima base.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un appartamento con lastrico solare ove insiste una serra, hanno presentato tramite professionista incaricato una SCIA ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, sulla piattaforma telematica comunale. Con pec del 9.2.2021 il Comune ha comunicato la non accettazione della pratica, ritenendo che l’intervento non avesse i presupposti per l’accoglimento sotto il profilo pianificatorio.
Ritenendo la pratica validamente presentata, i proprietari hanno inoltrato comunicazione di inizio lavori. Il SUE, con successivi messaggi del 14 e 17.2.2022 e con nota del 2.3.2022, ha ribadito l’impossibilità di protocollare la comunicazione per assenza di titolo abilitativo efficace, segnalando la pratica alla Polizia Locale. Dopo il ricorso straordinario al Capo dello Stato e la sua trasposizione, la causa è giunta davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, ritenendo assorbita l’eccezione di tardività della memoria comunale depositata il 2.10.2025. La decisione muove dalla ricostruzione del rapporto tra la nota impugnata e il provvedimento che la sorregge.
Il TAR richiama l’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 380/2001, che impone al dirigente di notificare all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento qualora riscontri l’assenza delle condizioni stabilite. La non accettazione della pratica edilizia è stata comunicata con pec del 9.2.2021, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.
Secondo la Sezione, la comunicazione del diniego è avvenuta ritualmente nei confronti dei proprietari per il tramite del loro procuratore speciale. Nel modulo unico di presentazione era stata conferita al professionista una procura per tutti gli adempimenti amministrativi, con elezione di domicilio speciale presso la sua pec per la ricezione degli atti del procedimento. Sulla base dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica acquisì efficacia con la comunicazione al destinatario, coincidente con il procuratore.
Poiché il diniego del 9.2.2021 non è stato impugnato nei termini, i ricorrenti hanno lasciato consolidare l’inoppugnabilità dell’atto presupposto, impedendo il perfezionamento degli effetti della SCIA. La nota del 2.3.2022, fondandosi su quel provvedimento, resta legittima.
Il Collegio ne trae la conseguenza processuale: la lesione della posizione giuridica soggettiva risale sostanzialmente al diniego non impugnato, e l’amministrazione potrebbe sempre determinarsi nel senso del diniego dell’avvio dei lavori per mancanza di titolo idoneo. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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