Maggiorazioni tariffarie IRCCS: cognizione al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 1330 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie in favore degli IRCCS e il correlato obbligo restitutorio degli acconti erogati appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Quando la pretesa non investe l’esercizio di poteri autoritativi o di programmazione sanitaria, ma si risolve nella mera certazione di presupposti di fatto e di operazioni contabili, già compiutamente normati, la posizione soggettiva azionata è di diritto soggettivo e integra un rapporto di matrice paritetica, assimilabile al rapporto concessorio di pubblico servizio. Il diniego di un beneficio economico aggiuntivo, fondato su circostanze suscettibili di mera verifica, non costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non radica la competenza del giudice amministrativo.

Il Fatto

L’IRCCS ricorrente presentava istanza per accedere al beneficio delle maggiorazioni tariffarie per gli anni dal 2012 al 2017, previsto dalla normativa regionale in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle strutture sedi di didattica universitaria, aggiuntivo rispetto al corrispettivo per le prestazioni rese.

La Regione, all’esito delle verifiche condotte sui dati del flusso informativo obbligatorio (Fluper), riteneva non soddisfatto il requisito della prevalenza del personale dipendente a tempo indeterminato e, con le DDGGRR nn. XI/1153 del 2019 e XI/1403 del 2019, escludeva l’istituto dal beneficio per gli anni 2016 e 2017. L’ATS Milano Città Metropolitana, con nota del 30.04.2019, quantificava quindi una posizione debitoria di euro 7.598.995,00 a titolo di restituzione degli acconti erogati. L’istituto impugnava tali atti chiedendo l’accertamento del diritto alle maggiorazioni e l’inesistenza dell’obbligo restitutorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica la domanda e la dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario. La questione attiene infatti alla corretta inserzione dei dati e alla certazione della loro effettiva natura e significanza, alla luce dei requisiti oggettivi definiti ex ante per il riconoscimento del diritto e per la verifica del raggiungimento della soglia minima del 70%.

Il Tribunale sottolinea che l’istruttoria ha ad oggetto fatti e operazioni essenzialmente contabili, fondati sul riscontro dell’attendibilità dei dati e sul loro raffronto con la disciplina regionale. La pretesa dell’istituto concerne pertanto situazioni giuridiche già compiutamente delineate dalle norme, senza margini di autoritativo divisamento da parte dell’Amministrazione.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania n. 3457/2022, n. 1325/2020, n. 5894/2020) e la Cass. Sez. Un. n. 28053 del 2018, la sentenza distingue l’ipotesi di atti autoritativi di esercizio del potere di programmazione sanitaria dal caso di pretese patrimoniali costituenti mero esercizio di un diritto di credito. Nel caso concreto il soggetto pubblico agisce per il recupero di somme e l’istituto oppone il proprio diritto alle maggiorazioni e la speculare inesistenza dell’obbligo restitutorio.

Non viene in rilievo, nell’ambito di un sistema assimilabile a un rapporto concessorio di pubblico servizio, alcun profilo legato all’esercizio di poteri discrezionali. Emerge piuttosto un mero diniego di riconoscimento di un beneficio economico aggiuntivo, fondato su circostanze compiutamente normate e suscettibili di mera certazione, in un rapporto di connotazione paritetica. La parte ricorrente non contesta le determinazioni generali poste a base della procedura, ma solo le certazioni fattuali operate dall’Amministrazione, ponendo una questione relativa all’individuazione della prestazione dovuta.

Da qui la declaratoria di inammissibilità, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai fini della translatio iudicii ex art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia e della natura della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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