Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Puglia n. 1337 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo ordina alla pubblica amministrazione l’esecuzione piena e integrale del dictum, fissando un termine per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta va riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri oltre il termine assegnato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non si applica quando il ritardo dipenda da mere carenze organizzative dell’amministrazione, non essendo configurabile la violazione o l’inosservanza del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Puglia con ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato derivante da una sentenza resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Decorsi infruttuosamente i termini per l’impugnativa, la pronuncia è passata in cosa giudicata, ma l’amministrazione non vi ha dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto l’adozione di tutte le misure attuative, ivi compresa la nomina del commissario ad acta, e la fissazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. Il ricorrente si è legittimamente rivolto al giudice amministrativo in sede di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro, per ottenere l’esatto adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al dictum.

Non risultando l’adempimento da parte dell’amministrazione, la relativa domanda è stata accolta. Il Tribunale ha ordinato all’ente di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, fissando il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento. La scelta si fonda sul comportamento esecutivo rilevato dall’amministrazione in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico: un dato che sconsiglia l’immediata attivazione del commissario.

Per le stesse ragioni il Tribunale ha escluso i presupposti di legge per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), D. Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La misura sanzionatoria presuppone una condotta inosservante non riconducibile alla sola disorganizzazione amministrativa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori costituiti in solido per loro dichiarazione antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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