Preavviso SIC via SMS e necessità di nuovo avviso per ritardi successivi (ABF Collegio di Bari n. 4565 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a un sistema di informazioni creditizie è legittima quando ricorrono due presupposti: il rispetto dell’obbligo di preavviso al cliente e la veridicità sostanziale dell’inadempimento. Il preavviso, atto unilaterale ricettizio, non richiede forme particolari: l’intermediario deve provare la sua ricezione, secondo i principi degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. L’invio tramite SMS, se concordato in contratto e documentato con prova di recapito, è idoneo allo scopo. Il dato del primo ritardo diventa accessibile ai partecipanti solo decorsi quindici giorni dalla ricezione del preavviso. Se il primo ritardo è stato sanato e non segnalato, è necessario un nuovo preavviso prima della segnalazione successiva, ai sensi dell’art. 125, comma 3, TUB.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di tre rapporti con un intermediario — una carta di credito rateale e due prestiti personali — contesta la legittimità delle segnalazioni negative iscritte presso i sistemi di informazione creditizia. Sostiene che la documentazione prodotta è incongruente, che i numeri dei finanziamenti non corrispondono e che il preavviso sarebbe stato inviato solo successivamente alla segnalazione, con modalità prive di valore legale.
Chiede la cancellazione immediata di ogni iscrizione pregiudizievole da CRIF, Experian e CTC. L’intermediario si difende sostenendo di aver inviato il preavviso sia in formato cartaceo al domicilio eletto sia tramite SMS all’utenza indicata in contratto, producendo schermate di consegna rilasciate dalla società che ha curato gli invii, e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata dell’Arbitro (Collegio di Coordinamento n. 3499/2012), secondo cui la segnalazione è legittima al ricorrere del presupposto formale del preavviso e di quello sostanziale della veridicità dell’inadempimento. Sul piano formale, l’onere di provare la ricezione del preavviso grava sull’intermediario, pur non essendo imposte forme particolari. Il preavviso è atto ricettizio e soggetto agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.
Quanto ai termini, il dies a quo dei quindici giorni ex art. 5, comma 6, Codice di condotta coincide con il giorno di ricezione del preavviso, dovendosi garantire al debitore un lasso di tempo adeguato per regolarizzare (Collegio di Milano n. 10891/2022; Collegio di Palermo n. 2176/25). Il collegio richiama poi l’orientamento secondo cui il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione, e non la sua effettuazione, con onere probatorio a carico dell’intermediario (Collegio di Palermo n. 5468/2025).
Passando ai singoli rapporti, per il contratto n. ***373 il preavviso via SMS del 5 maggio 2023 risulta consegnato e la segnalazione visibile dal 7 giugno 2023: il termine è rispettato e la richiesta di cancellazione è rigettata. Analoga conclusione per il contratto n. ***834, con preavviso del 3 luglio 2023 e visibilità dal 9 agosto 2023. L’invio tramite SMS è ritenuto idoneo perché previsto dalle condizioni generali approvate espressamente e perché tracciato con prova di recapito, secondo l’Allegato 1 al Codice di Condotta.
Per il contratto n. ***173, invece, il Collegio rileva un profilo decisivo. Il preavviso del febbraio 2022 riguardava una rata poi incassata il 12 marzo 2022, quindi dopo la ricezione dell’avviso. La prima segnalazione risale però a settembre 2022: tra l’avviso e l’iscrizione non vi è continuità. Secondo l’art. 125, comma 3, TUB, i finanziatori informano il consumatore “la prima volta che segnalano”, non la prima volta che si verifica un ritardo. Il preavviso originario era dunque esaurito e ne occorreva uno nuovo (Collegio di Bari n. 9808/2024; Collegio di Torino n. 3878/2024). La richiesta di cancellazione è pertanto accolta per questo solo rapporto.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone la cancellazione delle segnalazioni relative al contratto n. ***173, ponendo a carico dell’intermediario il contributo alle spese della procedura e il rimborso del contributo versato dalla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 125 TUB – Banche dati