Vishing callerID e bonifici istantanei disconosciuti: concorso colposo e rimborso equitativo (ABF Collegio di Roma n. 1023 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vishing callerID, in cui l’interlocutore fraudolento si presenta con un recapito telefonico riconducibile, per i clienti, all’intermediario, la frode è più insidiosa e sostanzialmente assimilabile allo spoofing. All’intermediario va imputato il rischio d’impresa relativo alla modalità di comunicazione adottata, propedeutica rispetto alle disposizioni poi impartite. Quando le operazioni siano state eseguite per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, esse sono autorizzate e non ricadono nel regime di responsabilità della PSD2. Il concorso colposo del cliente giustifica un accoglimento parziale con rimborso liquidato equitativamente. Gli interessi legali sono riconosciuti in presenza di esplicita domanda, mentre è esclusa la rivalutazione monetaria sui debiti di valuta.
Il Fatto
Il ricorrente, cointestatario di un conto corrente, il venerdì precedente alla frode aveva contattato il numero di assistenza reperito sul sito della banca per segnalare tentativi di pagamento sospetti provenienti dall’estero; l’operatore bloccava la carta di debito. Il lunedì successivo riceveva una chiamata dal medesimo numero: l’interlocutore, presentatosi come membro del team della banca, prospettava movimenti anomali dall’estero e lo induceva a pronunciare più volte la frase “non sono stato io” in risposta a notifiche di autorizzazione, cui seguivano notifiche di pagamento non riuscito.
Caduta la linea, il contatto proseguiva su un servizio di messaggistica da un numero mobile recante il logo della banca. Con tale espediente il sedicente operatore convinceva i clienti a disporre due bonifici istantanei di € 1.490,00 ciascuno, con una causale presentata come parte della procedura anti-frode, invitandoli a non accedere all’app fino alla mezzanotte. Scoperta la truffa, il ricorrente chiedeva il rimborso di € 2.980,00 oltre interessi e spese. La banca eccepiva il recall negativo, l’esecuzione personale dei bonifici, l’estraneità del numero alla propria sfera e la colpa grave dei clienti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove da un dato pacifico: le operazioni sono state disposte direttamente dall’utente. Secondo l’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2.
La difesa dell’intermediario si concentra sulla riconducibilità del numero: esso apparterrebbe alla società emittente le carte, con servizio di assistenza limitato alle carte di pagamento e non all’home banking; il secondo contatto sarebbe un numero mobile. Il Collegio richiama un proprio precedente in caso analogo, con la medesima società emittente, qualificato come vishing callerID (Collegio di Roma, decisione n. 9349/2025). Rileva che il recapito è effettivamente riferibile alla società emittente la carta, ma osserva che il ricorrente ha dimostrato come tale circostanza sia superabile: per i clienti quel numero è comunque riconducibile alla banca e dunque affidabile, tanto più che era stato lo stesso ricorrente a contattarlo pochi giorni prima.
Quanto all’anomalia delle operazioni, il Collegio rileva che le notifiche ricevute sembrano riferite a pagamenti non andati a buon fine, e non all’annullamento di operazioni eseguite; le operazioni con carta e i presunti messaggi di storno erano stati disposti dalla cointestataria ed erano oggetto di separato ricorso. Manca inoltre in atti evidenza del saldo giacente sul conto.
Il Collegio qualifica dunque la fattispecie come vishing callerID, frode più insidiosa assimilabile allo spoofing, e applica l’indirizzo che addossa all’intermediario il rischio d’impresa relativo alla modalità di comunicazione adottata, propedeutica rispetto alle disposizioni poi avvenute (Collegio di Roma, decisione n. 8749/24; Collegio di Roma, decisione n. 8185/25). Da qui il concorso colposo delle parti e la liquidazione equitativa del risarcimento in € 1.500,00.
Sulle accessorie, il Collegio accoglie la domanda di interessi legali in presenza di esplicita richiesta (Collegio di Roma, decisione n. 12223/23) ed esclude la rivalutazione monetaria sui debiti di valuta, richiamando il consolidato orientamento dei Collegi (Collegio di Palermo, decisione n. 7131/2018; Collegio di Bari, decisione n. 6948/2018; Collegio di Napoli, decisione n. 1941/2018; Collegio di Torino, decisione n. 628/2018; Collegio di Roma, decisione n. 8192/2024). Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.
Nota della Redazione
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