Mancata notifica dell’estratto contumaciale e inesecutività della sentenza (Cass. pen. Sez. I n. 22890 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto della disciplina prevista per la contumacia, applicabile quando la relativa dichiarazione è intervenuta prima dell’entrata in vigore della l. 67 del 2014, non determina la nullità della sentenza pronunciata, ma ne impedisce l’esecutività. Poiché i termini per l’impugnazione decorrono dalla notifica dell’estratto contumaciale, la loro mancata decorrenza rende priva di efficacia l’eventuale dichiarazione di irrevocabilità, con conseguente necessità di dichiarare la sentenza non esecutiva e di restituire gli atti al giudice di cognizione per la notifica omessa. La notifica effettuata ex art. 23-bis l. 176 del 2020 al solo difensore non equivale alla notifica dell’estratto contumaciale all’imputato. L’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, incide sulle sole modalità di proposizione dell’impugnazione e non esclude la legittimazione dell’imputato, cui l’art. 607 cod. proc. pen. attribuisce la titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione.
Il Fatto
Il condannato era stato dichiarato contumace in primo grado con sentenza pronunciata il 2 luglio 2014, dunque prima dell’entrata in vigore della l. 67 del 2014. L’avviso di fissazione del giudizio di secondo grado era stato notificato e ricevuto personalmente dall’imputato; la difesa, vigente la disciplina emergenziale, non aveva chiesto di presenziare e l’udienza si era tenuta con rito cartolare. La comunicazione della sentenza era avvenuta ai sensi dell’art. 23-bis l. 176 del 2020 nei confronti del difensore di fiducia, mentre all’imputato, indicato in intestazione come assente anziché contumace, non era stato notificato l’estratto contumaciale. La sentenza di appello non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile.
Ricevuta la notifica dell’ordine di carcerazione, il condannato aveva proposto istanza al giudice dell’esecuzione per far dichiarare l’inefficacia della sentenza e ottenere l’adempimento omesso. Il giudice dell’esecuzione, pur convenendo con la difesa sull’applicabilità della disciplina della contumacia, aveva respinto la richiesta, ritenendo che la comunicazione al difensore avesse comunque consentito la conoscenza della pronuncia e che, per la nuova formulazione dell’art. 613 cod. proc. pen., l’adempimento non fosse necessario. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e corregge il percorso argomentativo del giudice dell’esecuzione. Il punto di partenza è la distinzione tra nullità ed esecutività: il mancato rispetto della disciplina contumaciale, applicabile perché la dichiarazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore della l. 67 del 2014, non travolge la sentenza, ma le impedisce di diventare esecutiva.
Il dies a quo dei termini di impugnazione è individuato nella data di ricezione della notifica dell’estratto contumaciale. Se tale notifica manca, i termini non sono mai decorsi e la dichiarazione di irrevocabilità apposta deve ritenersi priva di efficacia. Ne deriva la dichiarazione di non esecutività della sentenza e la restituzione degli atti al giudice di cognizione per la notifica omessa.
La Corte esclude che la vigenza della disciplina emergenziale possa sanare il difetto. La notifica ex art. 23-bis l. 176 del 2020 non è equivalente all’estratto contumaciale, tanto più che è pervenuta al difensore e non all’imputato. Non regge nemmeno l’argomento della carenza di vulnus difensivo.
Sul punto la Corte richiama Sez. U. n. 8914 del 2017 (Aiello): la regola per cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale, attiene alle sole modalità di proposizione e non alla titolarità del diritto di impugnazione, che l’art. 607 cod. proc. pen. attribuisce all’imputato. Il precedente invocato dal giudice dell’esecuzione, Sez. 1 n. 22337 del 2021, è dichiarato non conferente, perché in quel caso il difensore aveva comunque proposto ricorso.
La Corte annulla quindi senza rinvio l’ordinanza impugnata ex art. 620 lett. l cod. proc. pen., sospende l’esecuzione della sentenza di appello e dispone l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro titolo o causa, mandando alla Corte di appello per la notifica dell’estratto contumaciale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 607 c.p.p. – Ricorso dell'imputato
- Art. 613 c.p.p. – Difensori
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio