Avvio esecuzione lavoro pubblica utilità spetta al pubblico ministero (Cass. pen. Sez. 1 n. 2855 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata disposta la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata è onere dell’autorità giudiziaria, in persona del pubblico ministero, e non del condannato. Questi può spontaneamente dare avvio all’esecuzione della sanzione sostitutiva, ma non ne ha l’obbligo. Ne consegue che è illegittima la revoca della pena sostitutiva fondata esclusivamente sul mancato attivarsi del condannato, quando non emerga che l’autorità preposta avesse avviato la fase esecutiva.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la pena del lavoro di pubblica utilità disposta nei confronti di un imputato, in sostituzione della pena di mesi due di arresto ed euro mille di ammenda, con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile nel febbraio 2023. Il provvedimento di revoca è stato adottato a seguito della segnalazione dell’ente convenzionato, che aveva comunicato la mancata presentazione del condannato per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 e 655 cod. proc. pen., sostenendo che il condannato non aveva alcun onere di attivarsi spontaneamente, essendo l’iniziativa per l’esecuzione rimessa al pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, enunciando il principio secondo cui, in materia di guida in stato di ebbrezza, l’onere di avviare il procedimento per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità grava sull’autorità giudiziaria e non sul condannato. A sostegno di tale assunto, la Corte ha richiamato un consolidato orientamento di legittimità, ivi incluse le recenti pronunce della medesima Sezione.
Il condannato può dare avvio spontaneamente all’esecuzione della sanzione sostitutiva, ma tale facoltà non si traduce in un obbligo giuridico. L’art. 186, comma 9-bis, cod. strad., richiamando le disposizioni dell’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 e il relativo decreto ministeriale attuativo, assegna al pubblico ministero il compito di eseguire la pena sostitutiva, formulando richieste al giudice e incaricando la polizia giudiziaria di verificare la regolare prestazione. Tale previsione risulta coerente con la regola generale di cui all’art. 655 cod. proc. pen., che individua nel pubblico ministero l’organo deputato a curare l’esecuzione dei provvedimenti di condanna, nonché con l’art. 43 d.lgs. n. 274/2000, che sancisce l’avvio d’ufficio della procedura esecutiva con emissione dell’ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero.
La Corte ha precisato che, per il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strad., non trova applicazione la diversa procedura di esecuzione delle nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, disciplinata dagli artt. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 63 della legge n. 689/1981, che invece onera il condannato di attivarsi dopo la ricezione della copia della sentenza e dell’ingiunzione a presentarsi presso l’ufficio di esecuzione penale esterna.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che dagli atti non emergeva che l’autorità preposta avesse avviato la fase di esecuzione della sanzione, né che il ricorrente fosse stato contattato per l’espletamento del lavoro di pubblica utilità. Il provvedimento impugnato censurava la mancanza di iniziativa dell’imputato, ancorando la conoscenza dell’obbligo alla sola sentenza emessa nei suoi confronti. Tale impostazione è stata ritenuta erronea, in quanto il giudice dell’esecuzione non poteva fondare la revoca sul mancato spontaneo attivarsi del condannato in assenza di un previo avvio del procedimento esecutivo da parte dell’organo competente.
Per queste ragioni, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio. L’esito conferma che l’inerzia del condannato, in assenza di una preventiva messa in mora da parte dell’autorità giudiziaria, non integra gli estremi dell’inottemperanza idonea a legittimare la revoca della sanzione sostitutiva.
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Nota della Redazione
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