Cessata la materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 52 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., il deposito del conto giudiziale determina la cessazione della materia del contendere e il giudizio è dichiarato estinto con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. La definizione del giudizio non preclude le valutazioni sulla regolarità del conto, che restano riservate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura Regionale chiedeva al Giudice monocratico della Sezione Giurisdizionale per la Basilicata di fissare il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, con applicazione di sanzione pecuniaria in caso di inadempimento e fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio.
Con decreto n. 68 del 21/07/2021 il Giudice monocratico fissava il termine per il relativo deposito. In data 07/11/2023 l’Amministrazione trasmetteva a mezzo PEC il conto giudiziale depositato dal tesoriere per l’anno 2019, già parificato in data 21/01/2020. Con istanza depositata in data 18/01/2024 il P.M. chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e, in particolare, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ricostruisce in via preliminare il quadro processuale del giudizio di resa del conto. Il conto relativo all’anno 2019 risulta acquisito alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 68/2021.
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. A sostegno di tale ricostruzione la Sezione richiama un articolato orientamento conforme, espresso dalla Sezione Giurisdizionale per le Marche (sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/2019), dalla Sezione Giurisdizionale per la Liguria (sentenze nn. 182/2019, 183/2019), dalla Sezione Giurisdizionale per l’Umbria (sentenza n. 35/2017) e dalla Sezione Giurisdizionale per la Campania (sentenza n. 472/2016).
Acquisito in atti che il conto è stato depositato, il Giudice accoglie le richieste del P.M. e dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe. La pronuncia è coerente con la funzione del giudizio di resa del conto, che si esaurisce nel conseguimento del deposito del documento contabile.
Il Giudice unico precisa infine che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Sul punto richiama ancora la Sezione Giurisdizionale per il Veneto (sentenza n. 100/2019) e la già citata Sezione Giurisdizionale per la Campania (sentenza n. 472/2016).
Nota della Redazione
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