Revoca misure accoglienza applicabile ai richiedenti asilo nei C.A.S (TAR Sicilia n. 1442 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 23, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 142/2015 è applicabile anche nei confronti dei richiedenti asilo ospitati presso i centri di accoglienza straordinaria (C.A.S.) e non soltanto presso le strutture di cui all’art. 14 del medesimo decreto. Il riferimento dell’art. 23, primo comma, alle strutture di cui all’art. 14 va letto come norma di competenza ratione loci del Prefetto, non come limite all’esercizio del potere di revoca. Una diversa lettura determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra richiedenti asilo a seconda della struttura di accoglienza, con violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e in contrasto con il principio di interpretazione costituzionalmente conforme. La commissione di un reato in materia di stupefacenti integra violazione grave delle regole della struttura e legittima la revoca delle misure di accoglienza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino del Ghana, presenta domanda di riconoscimento della protezione internazionale nel luglio 2017 e viene dapprima ospitato presso una cooperativa sociale, poi, dal luglio 2018, presso un C.A.S. del ragusano. Nel settembre 2018 la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa comunica alla Prefettura che l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
Il Prefetto di Ragusa, ravvisando nella condotta la violazione grave delle regole della struttura di cui all’art. 23, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 142/2015, revoca le misure di accoglienza con provvedimento del 21.09.2018. Il destinatario impugna l’atto davanti al TAR Sicilia. La domanda cautelare viene rigettata e anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è negata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’applicazione dell’art. 23 citato ai soggetti ospitati in un C.A.S., sostenendo una pretesa impermeabilità dei centri di cui all’art. 14 alla disciplina generale della revoca. Il Collegio respinge la tesi: la disciplina dell’accoglienza prevede un doppio binario tra prima accoglienza e accoglienza stabile, ma ciò non esclude l’operatività della revoca delle misure di accoglienza nelle strutture del secondo tipo.
Il Tribunale richiama TAR Emilia-Romagna n. 289 del 2018, secondo cui differenziare la posizione del richiedente a seconda della struttura condurrebbe al paradosso di consentire qualsiasi irregolarità a chi si trovi in un centro di prima accoglienza. Sul piano costituzionale, una lettura restrittiva produrrebbe una ingiustificata discriminazione fra stranieri richiedenti asilo, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; di qui l’esigenza, in base al principio di interpretazione costituzionalmente conforme richiamato da Cass. Sez. Un. n. 14861 del 2017, di un percorso ermeneutico alternativo.
Il primo comma dell’art. 23 viene quindi letto come norma che disciplina ratione loci la competenza del Prefetto, non come norma attributiva del potere. Il riferimento al territorio provinciale assume rilievo prioritario, anche perché la permanenza nei centri di prima accoglienza è temporanea. Poiché il C.A.S. ha sede a Ragusa, il Prefetto ha correttamente applicato la lettera e) del primo comma.
Quanto alla doglianza sulla assenza di comportamenti gravemente violenti, il Collegio rileva che la norma contempla anche la diversa ipotesi della violazione grave delle regole della struttura. Il rispetto della legge penale costituisce la prima regola di qualsiasi struttura di accoglienza, come affermato da TAR Liguria n. 439 del 2018: l’arresto in flagranza per cessione di stupefacenti integra dunque la fattispecie.
Sul secondo motivo, il Collegio esclude il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, poiché la comunicazione di reato concerne fatti che il ricorrente non poteva ignorare. Il potere prefettizio è intrinsecamente emergenziale e la capacità di accesso al mercato degli stupefacenti basta a configurare il rischio. La revoca risulta compatibile con l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 142/2015 e con l’art. 20, quinto paragrafo, della Direttiva UE 2013/33, quale estrema ratio. Il terzo motivo, sul preavviso di rigetto, è respinto perché le ragioni della revoca riguardano condotte proprie del ricorrente e il rischio per la comunità giustifica l’agire in via d’urgenza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e conferma della non ammissione al patrocinio.
Nota della Redazione
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