Danno all’immagine: improcedibile senza giudicato penale di condanna (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 35 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione è proponibile solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I, titolo II, libro II, del cod. pen. La sentenza che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione non integra tale presupposto: essa presuppone soltanto l’assenza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, è priva di accertamento sull’effettiva colpevolezza e non supera la presunzione di innocenza. Il rinvio contenuto nell’art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del d.l. n. 78/2009 e nell’art. 51, comma 7, del d.lgs. n. 174/2016 va letto in coerenza con questa lettura restrittiva, confermata dalla Corte costituzionale n. 123 del 2023. Ne discende l’improcedibilità della domanda erariale fondata su una pronuncia penale di proscioglimento per prescrizione.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un dipendente dell’ANAS s.p.a., chiedendo la condanna al risarcimento di euro 35.256,00 a titolo di danno all’immagine. Il pregiudizio era quantificato nel doppio delle retribuzioni indebitamente percepite, già oggetto di un precedente risarcimento disposto dalla Sezione con sentenza n. 243 del 2016.

Il danno ipotizzato derivava dall’uso personale, ripetuto negli anni, di veicoli pubblici. Sul piano penale, dopo la condanna in primo grado per peculato d’uso, la Corte di appello di Firenze aveva dichiarato di non doversi procedere perché i reati erano estinti per intervenuta prescrizione. La Procura contabile riteneva che tale pronuncia contenesse comunque una statuizione sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità, idonea a fondare l’azione erariale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio afferma la sussistenza della giurisdizione contabile. L’ANAS, pur formalmente società per azioni, conserva natura di ente pubblico: la privatizzazione ha carattere solo formale e non altera i connotati pubblicistici. Il riferimento è alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 15594 del 2014, richiamata nel testo. Da ciò deriva l’applicabilità ai dipendenti delle disposizioni sui reati contro la pubblica amministrazione, comprese quelle sul risarcimento del danno all’immagine.

Nel merito, la Corte prende atto dell’esegesi svolta dalla Corte costituzionale n. 123 del 2023 e riscontra la mancanza della condizione di procedibilità. Il risarcimento del danno all’immagine ha origine pretoria; il legislatore è poi intervenuto con l’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, che ha limitato l’azione ai soli casi e modi previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2001.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo successivo al d.lgs. n. 174/2016, che ha abrogato l’art. 7 citato lasciando invariato il secondo periodo dell’art. 17, comma 30-ter, e richiama la Corte costituzionale n. 191/2019, che aveva dichiarato inammissibile una questione analoga. La Sezione ha quindi sollevato la questione con ordinanza n. 45 del 27 maggio 2022: la Corte costituzionale l’ha ritenuta ammissibile ma infondata.

Il passaggio decisivo è la distinzione tra la sentenza di condanna ex art. 533 cod. proc. pen. e quella che dichiara l’estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.. Quest’ultima presuppone solo l’assenza di cause evidenti per la formula di merito, è priva di accertamento sulla colpevolezza e non supera la presunzione di innocenza. Resta quindi ferma la necessità di una sentenza irrevocabile di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, come conferma l’art. 51, comma 7, del d.lgs. n. 174/2016.

La domanda è pertanto dichiarata improcedibile; le ulteriori eccezioni restano assorbite. Le pregresse incertezze interpretative, risolte solo dall’intervento della Corte costituzionale, giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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