Improcedibilità del conto dell’agente contabile senza parificazione e visto di regolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 143 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il visto di regolarità apposto al conto dell’agente contabile dal responsabile del servizio economico finanziario dell’ente equivale, in prospettiva sostanzialistica, al provvedimento di parificazione, perché attesta la conformità delle scritturazioni del conto alle scritture contabili dell’ente. Tale equivalenza presuppone però che la sottoscrizione sia univocamente riconducibile all’attestazione di regolarità: una firma digitale apposta su un file a contenuto eterogeneo, imputabile in parte all’agente e in parte al responsabile SEF, certifica soltanto la conformità della copia all’originale. In difetto di parificazione e di visto, il conto è improcedibile e l’irregolarità è assorbente e non sanabile, restando irrilevante l’eventuale approvazione successiva del rendiconto.
Il Fatto
La Sezione è investita del giudizio di conto relativo alla gestione di un agente della riscossione esterno di un ente locale, incaricato della riscossione dei diritti per i certificati anagrafici recapitati a domicilio per il secondo semestre 2017. Il conto, redatto su modello conforme al d.P.R. n. 194/1996, esponeva riscossioni interamente riversate in tesoreria.
Il Magistrato istruttore ha rilevato l’assenza del visto di regolarità del responsabile del servizio economico finanziario e della relazione dell’organo di controllo interno, nonché l’esistenza di una firma digitale illeggibile quanto alla qualifica del sottoscrittore. Ha quindi prospettato l’improcedibilità del conto. L’agente non ha depositato memorie e non è comparso, facendo pervenire solo una comunicazione di impedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal condiviso orientamento che riconosce al visto di regolarità del responsabile SEF il valore sostanziale di parificazione del conto, cioè di attestazione di conformità delle scritturazioni rispetto alle scritture dell’ente. Su questa base verifica se la sottoscrizione digitale apposta al file depositato soddisfi tale funzione.
La risposta è negativa. Il file contiene una sola firma digitale, quella del responsabile del procedimento, la cui qualifica non emerge dal certificato. Il contenuto è eterogeneo: comprende il conto, che dovrebbe essere sottoscritto dall’agente, e l’attestazione di regolarità, di competenza del responsabile SEF. Manca quindi la riconducibilità univoca richiesta dall’art. 24 CAD. La firma vale come certificazione di conformità della copia all’originale, necessaria per il deposito, non come apposizione del visto di regolarità.
Il Collegio supera l’obiezione opposta: se si attribuisse alla firma il valore di visto, si avrebbe comunque un documento privo di sottoscrizione dell’agente o di conformità all’originale, parimenti improcedibile. L’irregolarità è dunque assorbente e ostativa all’esame del conto, in linea con il costante orientamento della Corte (Sez. Sicilia n. 949/2021).
Un secondo profilo autonomo di improcedibilità riguarda la sequenza procedimentale dell’art. 139, comma 2, c.g.c.: il conto è stato depositato prima dell’approvazione del rendiconto, in assenza di specifico provvedimento di approvazione. La mancata approvazione costituisce irregolarità non sanabile (Sez. Emilia Romagna n. 159/2022; sull’indefettibilità dell’adempimento Sez. Marche n. 4/2020). In via meramente residuale il Collegio rileva anche l’omessa relazione dell’organo di controllo interno, richiamando l’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione, che ne esige la terzietà rispetto all’agente.
Il giudizio è definito su questione pregiudiziale, con declaratoria di improcedibilità e nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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