Partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico anche dal carcere (Cass. pen. Sez. VI n. 33542 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione finalizzata al narcotraffico può essere integrata anche da chi si trovi in stato di detenzione, quando egli impartisca ai sodali, mediante comunicazioni telefoniche e telematiche, direttive stabili e reiterate sull’organizzazione del sodalizio. La costante realizzazione di reati-fine non è elemento necessario della fattispecie associativa, di talché la riconducibilità dell’indagato a un’unica ipotesi di cessione non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Ai fini della custodia cautelare, le sole intercettazioni, per il loro carattere autoesplicativo, possono fondare il giudizio di gravità indiziaria, rendendo irrilevanti le doglianze sull’inutilizzabilità delle propalazioni dei collaboratori e sulla loro attendibilità. Il controllo del Tribunale del riesame è adeguato quando le esigenze cautelari siano desumibili dalle note fattuali della vicenda.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, in qualità di giudice del riesame, confermava l’ordinanza con cui era stata applicata la custodia cautelare a un indagato per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per un episodio di cessione e per il delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. All’indagato era contestato, in particolare, di avere diretto l’attività del sodalizio dal carcere, con il ruolo di capo e organizzatore.

Avverso l’ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il ricorrente lamentava l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l’omessa verifica dell’apporto associativo e del ruolo di finanziatore, l’inutilizzabilità degli stralci dei verbali dei collaboratori di giustizia, l’assenza di indizi sul capo di imputazione relativo alla cessione e, infine, l’illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la condotta contestata partendo dal capo di imputazione provvisorio: l’indagato, pur sottoposto a misura intramuraria, avrebbe impartito disposizioni ai sodali mediante comunicazioni telefoniche e telematiche, decidendo le modalità del trasporto della droga, i luoghi di occultamento, la sostituzione dei pusher arrestati e la ripartizione dei proventi. Su tale ricostruzione il Tribunale del riesame aveva fondato la propria valutazione, e la Corte ne conferma la tenuta.

Il passaggio centrale riguarda la natura del vincolo associativo. Il Collegio osserva che la natura duale del rapporto tra l’indagato e il reggente pro tempore del sodalizio non esclude che il contenuto delle telefonate — definite numerose e autoesplicative — dimostri l’esercizio, dal carcere e per interposta persona, di un controllo penetrante sull’intera organizzazione. Le direttive attengono alle scelte logistiche e finanziarie del gruppo, alle autorizzazioni a scalare importi e alle indicazioni sulla custodia dello stupefacente.

Da qui il duplice corollario. Da un lato, il coinvolgimento in un’unica ipotesi di cessione nulla toglie alla configurabilità del reato associativo, poiché la concreta realizzazione dei reati-fine non è necessaria. Dall’altro, le intercettazioni, nelle quali l’indagato compare sempre come interlocutore protagonista, sono da sole idonee a supportare l’ipotesi di partecipazione con ruolo apicale. Ne deriva l’inammissibilità dei primi due motivi: perdono rilievo le censure sull’inutilizzabilità degli stralci dei verbali dei collaboratori e sulla mancanza di risposta alle doglianze sulla loro attendibilità.

Quanto al capo relativo alla cessione, la Corte ritiene la motivazione puntuale e logica. Il Tribunale ha valorizzato le conversazioni nelle quali l’indagato concordava la strategia del trasporto della sostanza e veniva informato del confezionamento in dosi rinviato al giorno successivo, desumendone un interesse reale alla custodia, al confezionamento e allo spaccio, con evidente contributo eziologico. Irrilevante, per il Collegio, che la conversazione si fosse svolta da remoto.

Le esigenze cautelari, infine, sono ritenute esenti da vizi. Il pericolo di inquinamento probatorio è desunto dalla disinvoltura con cui l’indagato aveva eluso i divieti di comunicazione propri della misura intramuraria; il pericolo di reiterazione, dalla risalente attività di spaccio e dalle modalità del fatto. La Corte chiarisce che il richiamo alla sola attualità del pericolo non è censurabile, essendo la concretezza desumibile dalle note fattuali della vicenda, e che l’insufficienza di misure meno gravose deriva dal mancato effetto deterrente dello stato detentivo sui rapporti con i sodali. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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