Partecipazione ad associazione narcotraffico se piazza di spaccio autonoma non esclude intraneità (Cass. pen. Sez. VI n. 10855 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La gestione di una piazza di spaccio autonoma da parte di un sodale non è incompatibile con la qualità di partecipe all’associazione dedita al narcotraffico: l’affiliato interno non versa la provvigione al sodalizio, si rifornisce dal capo clan e offre il proprio contributo alla gestione dell’attività per conto dell’associazione. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile quando il sodalizio mantiene il monopolio dello spaccio avvalendosi della forza di intimidazione e imponendosi sul territorio.

Il Fatto

Con ordinanza del 28 ottobre 2024 il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere, ritenendolo partecipe di un’associazione dedita al narcotraffico capeggiata da un capo clan. Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sarebbero generiche e prive di riscontri, in contrasto con le dichiarazioni di altro collaboratore che aveva collocato il ricorrente quale spacciatore per conto di un diverso clan; i filmati non documenterebbero la sua presenza; i rapporti con i sodali deriverebbero solo da legami familiari.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e affronta anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità. In tema di impugnazione di misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o sollecita una diversa valutazione degli indizi. Il ricorrente, secondo il Collegio, non ha individuato passaggi idonei a disarticolare la tenuta del ragionamento del giudice della cautela, essendosi limitato a svilire gli elementi valorizzati.

Nel merito, il Tribunale ha fondato il giudizio di intraneità su un primo elemento altamente indiziante, costituito dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, attendibili perché precise, dettagliate e relative a fatti vissuti in prima persona, tra cui la vicenda del summit tenuto presso l’abitazione del ricorrente. Tali dichiarazioni non solo non risultano contrastate, ma convergono con le dichiarazioni dell’altro collaboratore e trovano riscontro nei filmati e nelle intercettazioni, che documentano i frequenti contatti tra il ricorrente e soggetti stabilmente dediti allo spaccio, oltre che il ripetuto uso della sua casa come luogo di riunione tra gli associati e il capo.

La Corte affronta poi il profilo di maggiore interesse: la dedotta titolarità di una piazza di spaccio autonoma non contraddice il ruolo di partecipe. Il Collegio della cautela ha chiarito che, mentre gli affiliati gestori di piazze riconducibili al sodalizio non sono tenuti al pagamento di provvigioni, i titolari di piazze gestite da esterni devono versare periodicamente parte dei proventi, subendo ritorsioni in caso di inadempimento. Il ricorrente, quale intraneo, gestiva la propria piazza senza pagare provvigione, rifornendosi dal capo clan e contribuendo per conto dell’associazione. Il dato, dunque, riscontra l’ipotesi accusatoria.

Quanto all’aggravante, il ricorso è infondato. Pur se l’ordinanza, nel motivare sull’art. 416-bis.1 cod. pen., fa riferimento alla posizione di un terzo, il Tribunale aveva richiamato le considerazioni del paragrafo precedente e valorizzato il monopolio ottenuto e mantenuto dal sodalizio sullo spaccio, con l’uso della forza di intimidazione, del carisma dei capi e della forza militare sul territorio, nonché la finalità di rafforzamento del potere associativo e di finanziamento delle casse. Il rigetto comporta la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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