Pericolosità sociale attuale e sindacato sulla motivazione del decreto (Cass. pen. Sez. 2 n. 17505 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio di motivazione è deducibile esclusivamente quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente, e non anche quando se ne lamenti l’illogicità manifesta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La verifica dell’attualità della pericolosità sociale del proposto, all’esito della detenzione per espiazione di pena, è doverosa e deve essere condotta in concreto dal giudice di merito, il quale è tenuto ad accertare se al proposto siano attribuibili fatti sintomatici di pericolosità, anche non costituenti reato. In presenza di specifici elementi di fatto, la detenzione patita non elide la permanenza del vincolo associativo per il soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, specie in posizione apicale.
Il Fatto
Con decreto del 12/12/2012 il Tribunale applicava al prevenuto la sorveglianza speciale per anni quattro con obbligo di soggiorno, misura mai eseguita perché l’interessato era detenuto dal 14/12/2012. Nel 2025, il Tribunale disponeva la cessazione degli effetti della misura e ne ordinava l’esecuzione solo dopo la cessazione della misura di sicurezza in atto. La Corte di Appello, rigettando l’appello, dichiarava persistente la pericolosità sociale e ordinava l’esecuzione della misura, con cauzione di euro 5.000,00.
Avverso tale decreto l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 14, comma 2-ter, D.lgs. n. 159/2011, per insussistenza o motivazione apparente dell’attualità della pericolosità sociale, con omessa valutazione degli elementi positivi sopravvenuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’art. 14, commi 2-bis e 2-ter, D.lgs. n. 159/2011 — come modificato dalla legge n. 161/2017 e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 — prevede che l’esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante la detenzione e che, all’esito di questa, il Tribunale debba verificare, anche d’ufficio, l’attualità della pericolosità sociale del proposto.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Corte di Appello avesse correttamente svolto tale verifica in concreto, valorizzando elementi specifici: il lunghissimo elenco di precedenti penali, le frequentazioni con soggetti pregiudicati, le condanne per associazione di tipo mafioso, bancarotta fraudolenta e detenzione illegale di armi, nonché il ruolo di vertice ricoperto in un contesto ‘ndranghetistico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di tali elementi, la detenzione non elide la permanenza del vincolo associativo.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato completa e congrua, non apparente né carente. Ha inoltre ribadito che, nel procedimento di prevenzione, essendo il ricorso ammesso solo per violazione di legge, non è deducibile il vizio di illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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