Continuazione e recidiva reiterata: limiti e natura della continuazione fallimentare (Cass. pen. Sez. 5 n. 17977 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite minimo di aumento di pena per il reato continuato, pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. per i soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, opera solo qualora la recidiva sia stata ritenuta con sentenza definitiva emessa prima della commissione dei reati oggetto di giudizio. In tema di reati fallimentari, la disposizione di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. non configura una circostanza aggravante, ma una peculiare disciplina della continuazione fallimentare, derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen.; tale natura impone il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. La pena determinata applicando erroneamente l’aumento ex art. 81 cod. pen. in luogo del bilanciamento è illegittima, ma non illegale, salvo che l’errore comporti il superamento dei limiti edittali.
Il Fatto
Con sentenza del 16 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in sede di giudizio abbreviato, condannava l’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e applicando la diminuente per il rito. La pena, pari a mesi quattro di reclusione, era determinata a titolo di aumento in continuazione rispetto alla pena inflitta con una precedente sentenza del 26 settembre 2023, divenuta irrevocabile il 31 dicembre 2023.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, lamentando che, essendo stata applicata la recidiva reiterata, l’aumento di pena per la continuazione non avrebbe potuto essere inferiore a un terzo della pena base, con conseguente illegittimità della pena irrogata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il costante orientamento secondo cui il limite minimo di aumento previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. si applica esclusivamente nei casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva emessa anteriormente alla commissione dei reati per cui si procede, come chiarito da Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024. Nel caso di specie, tale presupposto non ricorreva, non essendo stata accertata la recidiva reiterata prima della commissione del reato oggetto del nuovo giudizio.
La Corte ha aggiunto un’ulteriore argomentazione, rilevando che le due condotte unificate dal vincolo della continuazione riguardavano la bancarotta distrattiva e la bancarotta fallimentare della medesima società. Sul punto, le Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011 hanno chiarito che, in caso di pluralità di condotte di bancarotta nel medesimo fallimento, queste mantengono la propria autonomia ontologica, configurando un concorso di reati unificati ai soli fini sanzionatori dalla continuazione fallimentare di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., disposizione che non prevede una circostanza aggravante ma una peculiare disciplina derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen.
Da tale impostazione la giurisprudenza successiva, inclusa Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2024, ha desunto che la configurazione formale della continuazione fallimentare quale circostanza aggravante ne comporta l’assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. La giurisprudenza ha inoltre considerato non illegale, ma soltanto illegittima, la pena determinata con l’erroneo metodo di calcolo basato sull’applicazione della disciplina ordinaria del reato continuato, anziché su quella specifica della continuazione fallimentare, salvo che tale errore comporti l’applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie, come affermato da Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva errato nel non operare il bilanciamento tra le attenuanti generiche e l’aggravante della continuazione fallimentare, applicando invece l’aumento di pena a titolo di continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.. Tale profilo di illegittimità non era tuttavia stato oggetto di impugnazione da parte dell’imputato, unico soggetto legittimato a dolersene. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso del Procuratore generale.
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Nota della Redazione
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