Pluralità di reati in continuazione e particolare tenuità del fatto: valutazione globale (Cass. pen. Sez. 7 n. 18948 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., che può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, salve le condizioni ostative tassativamente previste dalla legge. Tale valutazione deve tener conto della natura e gravità degli illeciti in continuazione, della tipologia dei beni giuridici protetti, dell’entità delle disposizioni violate, delle finalità e modalità esecutive delle condotte, delle motivazioni e conseguenze derivate, del periodo di tempo e del contesto in cui le violazioni si collocano, dell’intensità del dolo e dei comportamenti successivi ai fatti. L’abitualità delle condotte predatorie costituisce elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità. In materia di porto abusivo di armi, gravi precedenti penali e conseguente giudizio negativo sulla personalità giustificano la reiezione dell’istanza di concessione dell’attenuante della lieve entità del fatto. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che proponga per la prima volta, con riferimento a un punto della decisione già oggetto di appello, vizi della motivazione basati su elementi fattuali non richiamati nell’atto di appello.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena per il reato di furto aggravato. La pena inflitta era stata determinata in anni 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 90,00 di multa. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi, incentrati rispettivamente sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sulla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110/1975 e sulla richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale della Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli manifestamente infondati o inammissibili. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18891 del 2022, secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non esclude di per sé la configurabilità della particolare tenuità del fatto. La valutazione deve essere globale e considerare molteplici indicatori. Nel caso di specie, la Corte di appello non aveva escluso la causa di non punibilità per la sola presenza del vincolo della continuazione, ma aveva correttamente valorizzato la natura abituale delle condotte predatorie, ritenuta ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità del fatto per il porto abusivo di armi, la Corte ha richiamato il principio per cui la presenza di gravi precedenti penali e il conseguente giudizio negativo sulla personalità dell’imputato costituiscono elementi sufficienti a giustificare il diniego della diminuente. La Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua, estendendo le considerazioni sull’abitualità delle condotte anche a tale valutazione.
Il terzo motivo è stato dichiarato inedito. La Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui non è consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento a un capo o punto della decisione già oggetto di appello, di vizi della motivazione basati su elementi fattuali non richiamati nell’atto di appello. Tale preclusione evita che il giudice di legittimità sia chiamato a operare valutazioni fattuali devolute al giudice di merito. Nel caso di specie, l’appello non aveva censurato la congruità della pena base, sicché la Corte di appello non era tenuta a rispondere sul punto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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