Mandato di arresto europeo, sindacato di legittimità limitato ai motivi ex art. (Cass. pen. Sez. VI n. 34559 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, il requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2005 non esige che lo schema astratto della norma incriminatrice straniera trovi esatto corrispondente nell’ordinamento italiano, essendo sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti. Il giudice della consegna deve accertare in modo effettivo e non formale la riconducibilità del fatto alla previsione interna, ma non può svolgere valutazioni di merito cautelare riservate all’autorità dello Stato di emissione. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del d.lgs. n. 10 del 2021 all’art. 22 della legge n. 69 del 2005, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti sulla consegna è ammesso nei soli casi di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con esclusione dei vizi di motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente alle autorità tedesche, in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale locale di Landshut per il reato di truffa, commesso presso l’aeroporto di Monaco. L’esecuzione è stata subordinata alla condizione che, dopo il processo in Germania, l’interessato sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta.

La Corte distrettuale ha ritenuto non smentita la ricostruzione dei fatti contenuta nel mandato, valorizzando le dichiarazioni dell’interessato e il contratto di noleggio, che imponeva la restituzione del veicolo nel luogo del noleggio. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge in relazione alla doppia punibilità, vizio di motivazione per travisamento della prova documentale e omesso esercizio dei poteri di integrazione probatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il rapporto tra il requisito della doppia incriminabilità e il perimetro del sindacato di legittimità. Richiamando un orientamento costante, ribadisce che non serve la coincidenza tra gli schemi astratti delle due norme incriminatrici, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile in entrambi gli ordinamenti, restando irrilevanti le differenze di trattamento sanzionatorio, di titolo e di elementi costitutivi del reato. Il riferimento è alle Sez. VI n. 11598 del 13.03.2007, Sez. VI n. 24771 del 18.06.2007 e Sez. VI n. 4538 del 01.02.2012.

Il Collegio precisa poi che la mera prospettazione astratta del reato da parte dello Stato di emissione non basta: il fatto deve essere descritto sul piano naturalistico-strutturale, per consentire al giudice richiesto un accertamento effettivo e non meramente formale. Il principio è quello affermato da Sez. F n. 36844 del 27.08.2019. Tuttavia, una volta evocata la violazione dell’art. 7 della legge n. 69 del 2005, non si può pretendere dalla Cassazione una valutazione di stretto merito cautelare: il ricorso è circoscritto ai casi dell’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. e gli apprezzamenti sul punto spettano all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Nel caso concreto, la Corte di appello ha indicato che la fattispecie contestata può essere ricondotta, nel diritto interno, a un’ipotesi di truffa, insolvenza fraudolenta o appropriazione indebita, escludendo che la documentazione difensiva consenta di degradare il fatto a mero inadempimento contrattuale per caso fortuito o forza maggiore. Gli ulteriori approfondimenti istruttori invocati dal ricorrente, osserva il Collegio, potranno essere svolti dalle competenti autorità tedesche, restando estranei al controllo sulla doppia punibilità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne afferma l’inammissibilità sul piano processuale: dopo le modifiche introdotte dall’art. 18 del d.lgs. n. 10 del 2021 all’art. 22 della legge n. 69 del 2005, è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso anche nel merito e il sindacato è limitato ai soli motivi dell’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Non è dunque deducibile il vizio di motivazione. Il precedente richiamato è Sez. VI n. 8299 dell’08.03.2022. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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