Costituzione di parte civile non revocata equivale a querela (Cass. pen. Sez. 4 n. 3600 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati perseguibili a querela della persona offesa, la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela, atteso che la volontà punitiva dell’offeso, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. Tale principio si applica anche ai reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, quali il furto aggravato, salvo le ipotesi di condotta in danno di soggetti vulnerabili o di sottrazione di cose destinate a pubblico servizio.
Il Fatto
Il difensore dell’imputato ricorreva avverso la sentenza con cui la Corte di appello, in parziale conferma della pronuncia del Tribunale, aveva ritenuto l’uomo responsabile del reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., per essersi impossessato, mediante sottrazione, di una rastrelliera in rame e di tubi in rame di proprietà di una società.
Con il primo motivo si deduceva l’erronea ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità, poiché la querela sarebbe stata formalizzata da un semplice venditore e non dal legale rappresentante della società. Con il secondo motivo si censurava la presunta revoca d’ufficio della sospensione condizionale della pena, disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le censure come manifestamente infondate. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sentenza impugnata è successiva all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato il regime di procedibilità del furto aggravato, divenuto a querela, ad eccezione dei casi di condotta in danno di soggetti vulnerabili e di sottrazione di cose destinate a pubblico servizio, ipotesi non ricorrenti nella specie.
La Corte ha quindi richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito della riforma. La volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può desumersi anche da atti che non ne contengono l’esplicita manifestazione, come appunto la costituzione di parte civile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la Corte territoriale non aveva affatto proceduto alla revoca d’ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena accordato dal primo giudice, avendo invece disposto l’integrale conferma della sentenza di primo grado che aveva concesso il beneficio.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
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Nota della Redazione
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