Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docenti (TAR Campania n. 1750 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla decisione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e, in caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. La misura compulsoria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va parametrata agli interessi legali e contenuta entro il tetto del 10% dell’importo dovuto, per non tradire la funzione di garanzia dell’effettività della tutela.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la cosiddetta carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per tre annualità, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono complessivo di € 1.500,00 e al pagamento delle spese.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione il 18 ottobre 2024, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. L’amministrazione, non avendo adempiuto, è rimasta inerte. La ricorrente chiede quindi la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. e verifica i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da certificazione in atti. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. All’esito, l’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso infruttuosamente il termine, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, ed espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Il Collegio fissa il dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, richiamando la Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, in linea con la Adunanza Plenaria n. 7/2019, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione del privato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% per la natura seriale del ricorso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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