Sanatoria Covid: attività lavorativa documentata in settore diverso e diniego vincolato (TAR Molise n. 123 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020, il diniego opposto dalla Questura costituisce espressione di un potere vincolato ove la documentazione allegata dal richiedente indichi lo svolgimento di un’attività lavorativa estranea ai settori tassativamente elencati dall’art. 103, comma 3, D.L. n. 34/2020 e richiamati dall’art. 4 del D.M. 27.05.2020. Grava sul richiedente l’onere di comprovare, già in sede procedimentale, la riconducibilità del rapporto ai settori ammessi, non potendo la mera proposizione di una querela contro il datore di lavoro surrogare la titolarità dei requisiti di legge. Il difetto di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 è dequotato a mera irregolarità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, quando la natura vincolata dell’atto rende palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in data 6.08.2020 istanza di permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell’art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020, dichiarando di aver svolto attività lavorativa nel settore agricolo. A corredo della domanda depositava una busta paga recante, invece, la qualifica di operatore ecologico.

Con provvedimento del 12.10.2020, notificato il 17.11.2020, il Questore dichiarava inammissibile l’istanza per carenza del titolo lavorativo richiesto dalla norma di sanatoria. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Molise, deducendo la violazione della disciplina speciale, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nella fase cautelare l’istanza veniva respinta con ordinanza reiettiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina emergenziale, rilevando che l’art. 103, comma 3, D.L. n. 34/2020 individua tassativamente i settori ammessi: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il D.M. 27.05.2020 aveva poi precisato gli elementi che le istanze dovevano contenere, tra cui la dichiarazione di aver svolto attività lavorativa nei settori dell’art. 4 e l’onere di comprovarla con idonea documentazione.

Su questa base il Tribunale afferma che le Questure devono verificare in via preliminare la riconducibilità dell’attività indicata ai settori della sanatoria. Quando l’interessato abbia documentato un’attività diversa, il potere amministrativo assume contenuto sostanzialmente vincolato e l’istanza non può che essere disattesa.

Nel caso concreto il ricorrente non aveva corredato la domanda di alcuna documentazione pertinente. In giudizio ha depositato un contratto di lavoro agricolo con decorrenza successiva al provvedimento impugnato e un atto di querela verso il precedente datore di lavoro, che avrebbe falsamente attestato la qualifica di operatore ecologico. Il Collegio ritiene tali elementi insufficienti: la circostanza risultava conoscibile già al momento dell’istanza, nessuna precisazione correttiva fu svolta in sede procedimentale e la querela non ha ottenuto alcun riscontro in sede penale. La mera presentazione di una denuncia non può surrogare la titolarità dei requisiti.

Il Tribunale esclude inoltre di poter valorizzare elementi sopravvenuti, secondo l’indirizzo richiamato (T.A.R. Marche n. 586/2023; Cons. Stato n. 7307/2022 e n. 4467/2022), poiché il ricorrente non ha dimostrato l’effettivo svolgimento dell’attività agricola nel periodo utile. Ribadisce l’applicazione dell’onere della prova ex art. 64 c.p.a. e art. 2697 c.c., richiamando T.A.R. Campania n. 6890/2023.

Quanto al dedotto difetto di preavviso di rigetto, il Collegio condivide l’orientamento di Cons. Stato n. 8372/2023, ma qualifica l’atto come dovuto e dequota il vizio formale a irregolarità ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, richiamando T.A.R. Molise n. 235/2023, T.A.R. Veneto n. 695/2022 e T.A.R. Sicilia n. 1215/2022. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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