Sopravvenuta improcedibilità per caducazione degli atti in parallelo giudizio (TAR Puglia n. 1442 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta caducazione, in un parallelo e più anziano giudizio, degli stessi provvedimenti finali impugnati nel giudizio pendente determina il difetto di interesse della parte all’ottenimento di una decisione e la conseguente improcedibilità del ricorso. Gli atti di natura endoprocedimentale restano assorbiti nei provvedimenti finali ormai annullati e non conservano autonoma attitudine lesiva. Il giudice può pertanto omettere il vaglio delle eccezioni preliminari di inammissibilità per evidenti ragioni di economia processuale. La definizione per ragioni eminentemente processuali giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza al Comune ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile. All’esito della conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona, il Comune ha adottato la determinazione di conclusione positiva e poi rilasciato il provvedimento autorizzativo unico.

Il comitato ricorrente e tre privati hanno impugnato tali atti con ricorso notificato e depositato, articolando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, con contestazione del parere paesaggistico e degli atti di indizione della conferenza. Il Comune non si è costituito; la società controinteressata ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse. La parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nella camera di consiglio, ha accolto il ricorso precedente nell’ordine di ruolo, relativo a un distinto procedimento, con conseguente annullamento sia della determinazione comunale sia del provvedimento autorizzativo unico oggetto di contestazione anche nel presente giudizio.

L’intervenuta caducazione dei medesimi atti finali comporta il sopravvenuto difetto di interesse della parte a una decisione nel giudizio pendente. Gli ulteriori atti impugnati — l’indizione della conferenza di servizi e il parere paesaggistico — hanno natura endoprocedimentale e restano assorbiti nei provvedimenti finali, ormai cancellati sul piano giuridico.

Non ravvisandosi alcun residuo interesse, il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio precisa di poter prescindere dal vaglio delle eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata per evidenti ragioni di economia processuale.

Quanto alle spese, la peculiare modalità di definizione del giudizio, di natura eminentemente processuale, ne giustifica l’integrale compensazione tra i contendenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *