Mantenimento annuale delle strutture balneari e clausola di stagionalità nel titolo edilizio (TAR Puglia n. 1428 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative può mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo concessorio e ferma la corresponsione del canone, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive. La facoltà trova fondamento nell’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, e prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’amministrazione. La clausola di stagionalità contenuta nel titolo edilizio non impedisce il mantenimento annuale. La salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione opera solo per quelli già eseguiti o divenuti definitivi per acquiescenza, non per quelli i cui effetti siano stati sospesi in sede cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva, in forza di concessione demaniale marittima, un’area su cui insisteva un parco giochi con attrezzature sportive e servizi di bar-ristorazione. Le strutture erano state assentite con permesso di costruire che conteneva una clausola di stagionalità.

Il Comune ha emanato un’ordinanza di sgombero con cui ha ingiunto la rimozione della pedana coperta con teli ombreggianti, sul presupposto della stagionalità del titolo edilizio. La società ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha accolto la domanda e sospeso l’efficacia del provvedimento. All’udienza pubblica la difesa ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che nelle more del giudizio è intervenuto l’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024, con decorrenza dal 15.11.2024. La disposizione ha inserito nell’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022 la regola secondo cui i titolari di concessioni demaniali marittime possono mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale dell’attività, in vigenza del titolo e fino all’aggiudicazione delle procedure selettive.

Secondo il Tribunale, la piana lettura della ratio e della lettera della norma dimostra che il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori al mantenimento annuale delle strutture, anche quando l’uso sia sottoposto a vincolo di stagionalità. L’esercizio della facoltà prescinde da appositi atti di assenso dell’amministrazione: diversamente opinando, la norma non avrebbe contenuto dispositivo e si limiterebbe a confermare un potere già attribuito dagli strumenti vigenti.

Il Collegio affronta poi la clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione. Nella specie essa non opera, perché gli effetti dell’ingiunzione erano stati sospesi in sede cautelare prima del 15.11.2024. Il provvedimento, quindi, non può aver prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo della norma.

Il Tribunale precisa che la salvezza riguarda i provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. Una lettura diversa creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di ingiunzione e coloro che, nella medesima situazione di fatto e di diritto, non siano stati incisi da un analogo provvedimento repressivo per eventi occasionali.

Allo stato, pertanto, la ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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