Mantenimento annuale dei manufatti amovibili su concessione demaniale e improcedibilità (TAR Puglia n. 885 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 3-bis dell’art. 3 della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024 come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, abilita i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative a mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo e fino all’aggiudicazione delle procedure selettive. Tale facoltà si esercita ex lege, senza necessità di ulteriori atti di assenso dell’amministrazione: diversamente la norma sarebbe priva di contenuto dispositivo. Ne consegue che, una volta conseguito il PAU, il ricorrente è abilitato al mantenimento annuale delle strutture e il ricorso avverso il diniego precedente diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente era concessionaria di un’area demaniale di complessivi 1652,00 mq sita in Taranto, al Lungomare Vittorio Emanuele III, con rapporto prorogato ai sensi dell’art. 1, commi 682 e ss. della legge n. 145/2018. Con istanza del 28 maggio 2018 chiedeva al Comune il rilascio dell’autorizzazione unica e dei correlati assensi per realizzare un polo di aggregazione e svago mediante riqualificazione dell’area del pontile Rota.
Con nota del 30 aprile 2019 il Comune comunicava il diniego definitivo, fondato sul parere endoprocedimentale vincolante della Direzione Urbanistica: l’area è destinata dal vigente p.r.g. a zona di “Verde vincolato – A2” e l’iter di approvazione della variante urbanistica non era concluso. La Soprintendenza aveva invece espresso parere favorevole. Avverso il diniego la società proponeva ricorso, integrato da quattro ricorsi per motivi aggiunti con i quali impugnava gli atti endoprocedimentali, le delibere comunali di variante e la delibera regionale di approvazione, contestando in particolare la stagionalità imposta alle strutture.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in primo luogo l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi due motivi aggiunti: il diniego originariamente impugnato è stato superato dal PAU n. 6/2023 conseguito dalla società, sicché l’annullamento del provvedimento precedente non recherebbe alcuna utilità. Resta quindi quale unico thema decidendum la contestata stagionalità delle strutture, che la ricorrente vorrebbe almeno annuali.
La Sezione richiama la propria recente pronuncia TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 312 del 25.02.2025, assunta a precedente conforme. In quella sede si è rilevato che il comma 3-bis dell’art. 3 della legge n. 118/2022 consente ai titolari di concessioni demaniali marittime di mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio, in vigenza del titolo e ferma la corresponsione del canone, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive.
Il Tribunale sottolinea che l’esercizio di tale facoltà prescinde dall’acquisizione di appositi atti di assenso dell’amministrazione. Se il legislatore avesse rimesso agli enti competenti la decisione sul mantenimento invernale, la norma non avrebbe reale contenuto dispositivo e si limiterebbe a confermare un potere già attribuito dalle norme vigenti. La lettura opposta svuoterebbe la previsione.
Da ciò deriva che, una volta conseguito il PAU, la ricorrente doveva ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse all’accoglimento.
Non è accolta la domanda risarcitoria: non è stata individuata la fattispecie produttiva del danno né indicati i pregiudizi subiti. Le spese sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell’esito in rito e della limitata attività defensionale del Comune. Il dispositivo dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nota della Redazione
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