Ottemperanza al giudicato e penalità di mora con commissario ad acta (TAR Campania n. 5374 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario non ottemperata dall’Amministrazione ha valore conformativo-ordinatorio e impone di far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Accertati il passaggio in giudicato, la notificazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è accolta liquidandosi gli interessi legali dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione fino all’adempimento, anche del commissario.
Il Fatto
Un’istituzione scolastica, con sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, era stata condannata a pagare a una lavoratrice la somma lorda di € 2.375,83 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in due anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La decisione non era stata impugnata ed era passata in giudicato.
Notificata ai fini esecutivi e decorso il termine dilatorio, la sentenza era rimasta ineseguita. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna al pagamento della penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. L’obbligo non si esaurisce nel riconoscimento formale, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già accertati dal giudice civile.
Verificati il passaggio in giudicato, la notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Tribunale rileva che non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’ordine di dare ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore, corrispondendo la somma stabilita nel giudicato, con interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris con facoltà di delega ad altro dirigente; su istanza della parte ricorrente si insedierà assicurando l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, in conformità a Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, in solido tra loro.
Nota della Redazione
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