Massa grassa oltre i limiti e idoneità al concorso per vigile del fuoco (Cons. Stato n. 1802 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dei valori limite dei parametri fisici di composizione corporea fissati dal regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2015 integra autonoma e sufficiente ragione di esclusione dalla procedura concorsuale per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il giudizio di discrezionalità tecnica della Commissione medica è sindacabile solo se la misurazione sia specificamente contestata nella sua realtà fattuale o se il candidato alleghi elementi idonei a dimostrarne l’inattendibilità. La peculiarità morfologica individuale non consente di derogare ai valori tabellari, essendo ammesso un adeguamento degli strumenti di misurazione solo entro il limite del dieci per cento. La diversa disciplina della dispensa dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica non è confondibile con i requisiti di ammissione al concorso.
Il Fatto
Il candidato partecipava alla procedura concorsuale per la qualifica di vigile del fuoco e veniva escluso con decreto ministeriale. L’esclusione si fondava sul giudizio di non idoneità della Commissione medica, che aveva riscontrato un blocco di branca destra e un’alterazione dei parametri di composizione corporea, con massa grassa pari al 31,6%.
Il candidato impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, contestando la valutazione cardiologica e sostenendo che successivi esami clinici avevano smentito la presenza di patologie invalidanti. Il Tribunale respingeva il ricorso, rilevando che il candidato non aveva articolato doglianze puntuali sul profilo della composizione corporea e che il certificato prodotto non era idoneo a dimostrare l’inattendibilità del giudizio tecnico. Proponeva quindi appello, deducendo la contraddittorietà dell’azione amministrativa e l’intervenuto riconoscimento dell’idoneità al servizio volontario.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla constatazione che il candidato non contesta la correttezza della misurazione effettuata dalla Commissione medica, limitandosi a invocare la propria peculiarità endomorfa. L’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 207 del 2015 impone ai candidati di rientrare nei valori limite dei parametri fisici indicati nell’allegato A, che per il sesso maschile colloca la massa grassa tra il 7 e il 22 per cento.
Il dato rilevato — 31,6 per cento — supera ampiamente la soglia tabellare. Per la Corte esso è di per sé solo idoneo a giustificare il giudizio negativo, a prescindere dalle valutazioni cardiologiche sulle quali si era concentrata la difesa del candidato.
Il Collegio esamina poi l’argomento fondato sulla morfologia individuale e lo dichiara privo di ancoraggio nel diritto positivo. Il secondo comma dell’art. 3 consente un adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione solo fino al dieci per cento rispetto ai limiti previsti, e tale margine non è nella specie sufficiente a colmare la distanza dai valori tabellari.
Quanto al richiamo alla disciplina della dispensa dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, il Consiglio esclude ogni possibilità di confusione: l’art. 234 del d.lgs. n. 217 del 2005 opera su un piano diverso da quello dei requisiti di ammissione al concorso. L’eventuale idoneità riconosciuta per il servizio volontario non incide quindi sulla legittimità dell’esclusione dalla procedura.
L’appello è dichiarato manifestamente infondato. Ne consegue la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta con decreto della competente Commissione presso il Consiglio di Stato, mentre la particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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