Nulla la dicitura sulla ricevuta del permesso di soggiorno senza contenuto decisorio (TAR Emilia-Romagna n. 17 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È nullo, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, l’atto consistente nell’annotazione a mano apposta dall’Ufficio Immigrazione sulla ricevuta dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, allorché difetti degli elementi essenziali e di qualsiasi contenuto decisorio ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La mera dicitura apposta sulla ricevuta non integra esercizio del potere amministrativo e non è idonea a precludere la definizione del procedimento. La declaratoria di nullità lascia salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere con un atto a contenuto decisorio, previa rinnovata istruttoria, valutando tutti gli elementi offerti dall’istante. L’inerzia serbata dall’Amministrazione anche dopo due ordinanze di riesame giustifica la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva aderito al progetto di formazione professionale e civico-linguistica pre-partenza previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 286/1998. Ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato e il visto di ingresso per lavoro di novanta giorni, entrava in Italia e presentava istanza di rilascio del titolo di soggiorno, iniziando l’attività lavorativa presso una società agricola.

Convocato in Questura per il fotosegnalamento, riceveva a mano la ricevuta dell’istanza con l’annotazione “90 giorni già fruiti. Consegneranno la presente ricevuta in frontiera”. Nel frattempo aveva reperito nuova occupazione, regolarmente comunicata. Nonostante i solleciti, l’Amministrazione non adottava alcun provvedimento: da qui il ricorso per l’accertamento della nullità dell’annotazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso ravvisando, con valore assorbente rispetto alle ulteriori censure, la nullità dell’atto gravato. L’annotazione manoscritta difetta in modo totale degli elementi essenziali richiesti dall’art. 21 septies della legge n. 241/1990: non è individuabile il soggetto emanante, non vi è sottoscrizione e mancano le modalità espressive della volontà amministrativa.

Il Tribunale ha inoltre ribadito che l’atto è privo di qualsiasi contenuto decisorio ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La dicitura apposta sulla ricevuta non definisce il procedimento e non incide sulla posizione giuridica dell’istante, restando una mera annotazione priva di efficacia provvedimentale.

Il percorso argomentativo si è snodato attraverso due passaggi cautelari. Con l’ordinanza n. 155/2024 il Tribunale aveva già rilevato l’assenza di contenuto decisorio e apprezzato, a un sommario esame, il possesso dei requisiti per il titolo richiesto, disponendo il riesame. All’inerzia dell’Amministrazione seguiva l’ordinanza n. 286/2024, che fissava alla Questura il termine di quindici giorni per eseguire il riesame e adottare un atto decisorio.

Anche a fronte di tale ulteriore pronuncia l’Amministrazione ometteva di ottemperare. La condotta ha inciso sulla regolazione delle spese, poste a carico della resistente sia per soccombenza sia per il contegno tenuto nell’intera vicenda, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

La declaratoria di nullità non esaurisce il procedimento: resta fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di valutare, in sede di rinnovata istruttoria, i plurimi elementi offerti dal ricorrente e ogni altro atto rilevante ai fini della definizione dell’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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