Ritardo autorizzativo e nesso causale escluso per mancata impugnazione del silenzio (Cons. Stato n. 1785 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per ritardo nel rilascio di un provvedimento autorizzatorio, il danno non è risarcibile quando il privato, pur disponendo degli strumenti di tutela contro il silenzio-inadempimento, non li abbia esperiti con la dovuta diligenza, così interrompendo il nesso di causalità tra condotta amministrativa e pregiudizio. Il secondo periodo dell’art. 30, comma 3, c.p.a., che esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, costituisce principio ricognitivo dell’art. 1227 c.c. ed è applicabile anche alle fattispecie anteriori all’entrata in vigore del codice. Il giudicato esterno opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, dovendo sussistere identità di soggetti, petitum e causa petendi. Il termine decadenziale di 120 giorni non si applica ai fatti illeciti anteriori al c.p.a., per i quali vale la prescrizione quinquennale dell’art. 2947, comma 1, c.c.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata ha convenuto in giudizio la competente ASL davanti al TAR Campania, chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivante dal ritardo nel rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività riabilitativa, per il periodo compreso tra marzo 2008 e agosto 2010. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda, ritenendo il ritardo non imputabile all’amministrazione ma a carenze strutturali e documentali della struttura, accertate nei verbali della Commissione locale.
La società ha proposto appello, deducendo la violazione del giudicato esterno formatosi su una sentenza del Tribunale di Nola e l’errore del primo giudice nell’attribuire alla vecchia sede criticità riferibili alla nuova. La ASL ha chiesto la reiezione, eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo e la decadenza dall’azione risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari della ASL. Quanto al deposito della memoria ex art. 73 c.p.a., il Collegio ha chiarito che l’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. considera tempestivo il deposito entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito, rilevando il superamento delle ore 12.00 solo ai fini del computo dei termini a difesa. Le eccezioni attinenti alla regolare instaurazione del rapporto processuale e alle condizioni dell’azione sono rilevabili d’ufficio e non incontrano il divieto di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a.
Nel merito dell’eccezione di mancata notifica ai controinteressati, la Corte ha escluso che nel giudizio di illecito aquiliano da ritardato esercizio del potere amministrativo siano configurabili posizioni di controinteresse, non erodendo un’eventuale condanna il budget delle altre strutture. Ha poi respinto l’eccezione di decadenza: il termine di 120 giorni dell’art. 30, comma 3, c.p.a. non si applica ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice, per i quali vale l’art. 2947, comma 1, c.c., essendosi l’illecito consumato nel febbraio 2010.
Sul giudicato esterno, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui esso opera solo con identità di soggetti, petitum e causa petendi, mentre la mera identità delle questioni non vincola il secondo giudice. La sentenza del Tribunale di Nola, avente ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo, non era dunque vincolante.
Nel valutare il nesso causale, il Consiglio ha ritenuto che l’eventuale errore della ASL avesse ritardato di circa un anno l’autorizzazione, ma che il danno non fosse provato: la stessa relazione tecnica dell’appellante attestava che la struttura era rimasta operativa nel periodo considerato. Soprattutto, la società non aveva attivato alcuna tutela avverso il silenzio-inadempimento, nonostante il rito dedicato introdotto dalla legge n. 205 del 2000: ciò integra l’ipotesi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., ricognitiva dell’art. 1227 c.c., con interruzione del nesso causale. L’appello è stato rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2947 c.c. – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno