Valutazione illogica del materiale di consumo e riesame del punteggio tecnico (TAR Toscana n. 432 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata iscrizione del dispositivo medico nella Banca Dati Nazionale non costituisce, in assenza di espressa previsione della lex specialis, causa di esclusione o di non valutabilità dell’offerta, attenendo la commercializzazione alla fase di esecuzione del contratto. Il criterio premiale relativo al materiale di consumo non integra un requisito di minima dell’offerta, ma un parametro di attribuzione del punteggio tecnico. È pertanto manifestamente illogico il giudizio di equivalenza tra offerte che assuma quale “analogo per tipologia e completezza” un materiale di consumo rispetto al quale una concorrente non ha offerto componenti richiesti dalla lex specialis. Le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili solo per illogicità manifesta o travisamento, restando estranea al giudizio amministrativo la rivalutazione nel merito delle offerte.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura aperta per la fornitura di sistemi di neuronavigazione cranica e spinale. Per il lotto 1, relativo al sistema di neuronavigazione cranica, la lex specialis prevede il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica. All’esito della gara l’aggiudicazione va alla controinteressata, mentre la seconda classificata propone ricorso, articolando due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio al criterio relativo alle procedure DBS in modalità frameless, sostenendo la non commercializzabilità del sistema offerto per mancata registrazione nella Banca Dati Nazionale dei dispositivi medici. Con il secondo motivo lamenta l’incompletezza dell’offerta in relazione al materiale di consumo e l’illogicità delle valutazioni sul medesimo criterio. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale, in applicazione dell’orientamento che impone di dare precedenza al gravame introduttivo, poiché l’infondatezza di questo consente di dichiarare improcedibile l’incidentale, con economia dei mezzi processuali.
Il primo motivo è infondato in punto di fatto: la relazione tecnica allegata all’offerta dimostra che il sistema consente la procedura DBS anche in modalità frameless, indipendentemente dal prodotto non ricompreso nell’offerta, e che il prodotto accessorio è comunque registrato. Il criterio tabellare attiene esclusivamente al riscontro della funzionalità frameless.
In via generale, il Collegio esclude che la mancata iscrizione nella Banca Dati Nazionale possa precludere la valutazione dell’offerta. Richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui la commercializzazione ben può essere identificata con il momento della stipula del contratto o dell’ordinazione, si afferma che il generico richiamo alla conformità normativa non comporta, senza ulteriori indicazioni, la non valutabilità del sistema. La questione della commercializzazione riguarda l’adempimento della prestazione, dunque l’esecuzione del contratto.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che l’offerta del materiale di consumo sia incompleta: il disciplinare non ne prevede la fornitura come requisito di minima, ma come criterio preferenziale per l’attribuzione del punteggio discrezionale. La censura diretta all’esclusione è quindi infondata. È invece manifestamente illogica la valutazione della commissione che ha ritenuto le offerte analoghe per tipologia e completezza, essendo incontestato che l’aggiudicataria non ha offerto gli aghi per le biopsie con sistema elettromagnetico, mentre la ricorrente ha corredato l’offerta di tale materiale.
Le restanti censure del secondo motivo sono inammissibili, perché dirette a provocare un sindacato sostitutivo del giudice sulle valutazioni discrezionali, in assenza di illogicità manifesta o travisamento dei fatti. Il ricorso incidentale è in parte inammissibile e in parte infondato: i primi due motivi si spingono oltre le motivazioni della commissione senza evidenziarne vizi, il terzo è speculare a quello principale, il quarto non individua un’offerta plurima o alternativa, avendo la ricorrente offerto un sistema idoneo ad operare in via opzionale con due tecnologie. Il Collegio annulla gli atti impugnati e impone alla commissione, in diversa composizione, di rinnovare il giudizio sull’offerta dell’aggiudicataria in ordine al criterio sul materiale di consumo, attribuendo un nuovo punteggio.
Nota della Redazione
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