Silenzio della Prefettura sull’aggiornamento dell’informativa antimafia e obbligo di riesame (TAR Calabria n. 476 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento dell’informativa antimafia, fondata su elementi oggettivi di novità documentati dall’interessato, il Prefetto non può legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente e di pronunciarsi in via espressa. Resta ferma la piena discrezionalità del potere valutativo in ordine al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa. Il procedimento di riesame può condurre a un atto di contenuto liberatorio, se i nuovi fatti sono ritenuti rilevanti, ovvero a un nuovo atto interdittivo, se la rinnovata istruttoria conferma il pericolo. L’inerzia dell’amministrazione integra silenzio illegittimo e giustifica l’ordine giudiziale di provvedere con atto espresso entro un termine assegnato.

Il Fatto

Una società, sottoposta in precedenza a controllo giudiziario, aveva ottenuto nel 2021 un’informativa antimafia dalla Prefettura competente. Prima dello spirare del triennio di controllo, la società ha presentato istanza di aggiornamento dell’informativa ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, rappresentando elementi di novità sopravvenuti: gli esiti favorevoli del controllo giudiziario, l’efficacia delle misure di self cleaning e un passaggio generazionale nella compagine sociale e negli organi amministrativi.

L’amministrazione non ha riscontrato l’istanza né i successivi solleciti. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna della Prefettura a concludere il procedimento con provvedimento espresso, chiedendo in via subordinata la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Interno, costituito con la Prefettura, ha chiesto il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159/2011, che impone al Prefetto di aggiornare l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, anche sulla documentata richiesta dell’interessato. Da tale previsione il giudice ricava il principio secondo cui, in presenza di una richiesta circostanziata e supportata da elementi oggettivi di novità, l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di riesame.

La sentenza richiama espressamente Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410, oltre a TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 marzo 2021, n. 1040 e TAR Emilia-Romagna, Parma, 14 febbraio 2025, n. 52. Da tali pronunce il Collegio desume che il Prefetto, di fronte a sopravvenienze documentate, deve avviare il procedimento di riesame del provvedimento interdittivo, ferma restando la discrezionalità del potere valutativo sul perdurare del rischio.

Il punto di equilibrio, osserva il giudice, è imposto dal bilanciamento di valori costituzionalmente tutelati: da un lato l’esigenza di preservare i rapporti economici tra Stato e privati dalle infiltrazioni mafiose, dall’altro la libertà di impresa. Il riesame costituisce così lo strumento attraverso cui il privato può far valere le sopravvenienze senza che l’amministrazione rimanga inerte.

Nel caso concreto, la richiesta documentata non ha ricevuto alcun riscontro, benché fosse ampiamente decorso il termine di conclusione del procedimento. Il Tribunale ritiene irrilevante la questione del termine applicabile: vale sia il termine generale di trenta giorni ex art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990, sia il termine di quarantacinque giorni, estensibile di ulteriori trenta, previsto dall’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 per il rilascio delle informazioni, applicabile in via analogica.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio dichiara illegittimo il silenzio e ordina alla Prefettura di provvedere in maniera espressa sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Si soprassiede sulla nomina anticipata del commissario ad acta, differendola all’eventuale perdurante inerzia, su richiesta della ricorrente. Le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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