Autotutela edilizia, la falsa asseverazione non sospende il termine annuale (TAR Toscana n. 435 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni del tecnico asseverante in ordine alla qualificazione giuridica dell’intervento edilizio e alla sussistenza di limiti urbanistici non costituiscono rappresentazione di fatti oggettivamente verificabili e non possono qualificarsi come false ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, legge n. 241/1990. Esse sono il risultato dell’interpretazione di norme giuridiche di non univoco significato, sulle quali è l’Amministrazione a dover svolgere un autonomo controllo entro il termine annuale di legge. L’omesso esercizio di tale controllo non impedisce il consolidamento del titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso alla scadenza del termine per l’autotutela. Ne consegue l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio adottato oltre l’anno, con caducazione consequenziale dell’ordine di demolizione che su di esso si fonda.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di una villetta a schiera inserita in un complesso immobiliare limitrofo alla costa. Per la realizzazione di due porticati e delle sovrastanti terrazze interessanti l’intera compagine viene presentata una SCIA, seguita da una variante in corso d’opera.
A seguito di un esposto il Comune avvia il riesame del titolo. Secondo l’Ente, sull’area non sarebbero ammessi interventi diretti senza previo progetto unitario convenzionato e gli incrementi di superficie utile superiori al 10% sarebbero vietati dal PIT. Tali circostanze, non evidenziate nella relazione asseverata, avrebbero dovuto condurre all’annullamento. Il Comune adotta così la nota di autotutela dei titoli formatisi per silenzio-assenso e, in esecuzione, l’ordinanza di demolizione e ripristino. Il ricorrente impugna entrambi gli atti, deducendo la violazione del termine annuale e l’illegittimità nel merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’art. 21 nonies legge n. 241/1990. Il ricorrente rileva che il provvedimento di autotutela è intervenuto dopo lo spirare del termine annuale. L’Amministrazione replica che il limite non opererebbe, perché l’omessa menzione dei vincoli discendenti dallo strumento urbanistico e dal PIT integrerebbe una falsa rappresentazione dei fatti.
Il Collegio ritiene il motivo fondato. L’asseverazione della normativa applicabile da parte del tecnico non elide l’onere dell’Amministrazione di effettuare un autonomo controllo sull’ammissibilità dell’intervento entro il termine previsto dalla legge. L’omessa esecuzione di tale controllo non può impedire il definitivo consolidamento del titolo edilizio che si forma alla scadenza del termine annuale.
La Sezione richiama il proprio orientamento: le dichiarazioni del professionista sulla classificazione giuridica dell’intervento e sulla sussistenza di limiti urbanistici non costituiscono circostanze di fatto di cui possa predicarsi la verità o la falsità, diversamente dalla rappresentazione grafica di un certo stato dell’immobile. Esse sono il risultato dell’interpretazione e applicazione di norme giuridiche spesso di non univoco significato (TAR Firenze, III, 123/2024; 1277/2024).
Le medesime conclusioni sono condivise dal Giudice amministrativo di appello: il profilo di falsità rilevante ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis non può che riguardare false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato, e non ricorre ove si dibatta del titolo necessario o della disciplina urbanistica di riferimento (Cons. Stato, VI, 2905/2023).
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio esclude l’improcedibilità conseguente all’istanza di sanatoria presentata dai proprietari delle altre unità. Trattandosi di immobili autonomi e giuridicamente divisi, l’ordine di demolizione che li ha interessati congiuntamente è atto plurimo: le vicende relative ad alcuni destinatari non si riverberano sugli altri. Nel merito il ricorso è fondato, poiché l’ordine di demolizione ricomprende opere coperte dalla SCIA illegittimamente annullata e ne segue la sorte. Resta salva la facoltà del Comune di sanzionare singolarmente gli abusi eseguiti in difformità dal titolo in ciascuna unità o congiuntamente quelli materialmente indivisibili.
Nota della Redazione
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