Revocazione per mancata conoscenza di documento e giudicato esterno in appello (Cass. civ. Sez. II n. 2245 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza per contrarietà ad altra sentenza precedente passata in giudicato, ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., è ammissibile solo quando il giudicato risulti da un giudizio separato e sempre che il giudice non abbia pronunciato sull’eccezione di giudicato esterno. Ove il contrasto con il precedente giudicato sia stato eccepito nel corso del giudizio di appello e abbia costituito punto controverso sul quale il giudice ha pronunciato o avrebbe dovuto pronunciare, il rimedio contro la violazione del giudicato è il ricorso per cassazione, non la revocazione. È inammissibile per carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che esponga le ragioni in fatto e in diritto della decisione in modo da consentire l’effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. La definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra l’indice della colpa grave e giustifica la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva dichiarato inammissibile la loro domanda di revocazione di una precedente pronuncia della stessa Corte d’appello. La domanda si fondava sulla dedotta contrarietà della sentenza da revocare a un giudicato esterno formatosi in un separato giudizio, che aveva affermato l’inesistenza giuridica di una società semplice.

Resisteva la compagine dei controricorrenti. Il ricorso lamentava la nullità della sentenza impugnata per assenza dei requisiti di motivazione previsti dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dolendosi della mancata adesione dell’appello alla pretesa verità assoluta scaturente dai giudicati richiamati.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla verifica della motivazione della sentenza impugnata. La pronuncia d’appello espone le ragioni in fatto e in diritto della decisione in modo adeguato e non può perciò ritenersi meramente apparente; essa consente il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, di Cass. n. 22232 del 2016 e di Cass. n. 2767 del 2023.

La censura non rispetta poi i requisiti di contenuto del ricorso per cassazione. Manca l’esposizione dei fatti di causa rilevanti, l’indicazione specifica del fatto oggetto dell’errore e delle ragioni revocatorie dell’art. 395 cod. proc. civ., nonché l’illustrazione delle affermazioni del giudicato esterno che si assume contraddetto dalla pronuncia da revocare.

Il cuore del percorso argomentativo sta nella distinzione tra i rimedi esperibili contro la violazione del giudicato. La revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. presuppone che il giudicato provenga da un giudizio separato e che il giudice non si sia pronunciato sull’eccezione di giudicato esterno. Se invece il contrasto è stato eccepito in appello e ha formato punto controverso della decisione, il rimedio è il ricorso per cassazione, secondo Cass. Sez. Un. n. 21493 del 2010.

Nel caso concreto, la sentenza di appello impugnata era stata pronunciata successivamente alle pronunce già passate in giudicato su cui si fondava la revocazione, le quali erano state prodotte e discusse all’udienza di precisazione delle conclusioni. Il ricorso è pertanto inammissibile. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte ravvisa la colpa grave e condanna i ricorrenti ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in favore dei controricorrenti e della cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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