Estorsione con metodo mafioso: aggravante oggettiva estesa ai concorrenti (Cass. pen. Sez. II n. 39990 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso, la circostanza di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., sotto il profilo dell’uso del metodo, ha natura oggettiva, derivando dalle modalità di realizzazione della condotta, e opera nei confronti di tutti i concorrenti in forza dell’art. 59, secondo comma, cod. pen. Diversamente, l’aggravante dell’agevolazione di un’associazione mafiosa ha natura soggettiva e, in caso di concorso di persone, è regolata dall’art. 118 cod. pen. L’omessa motivazione sui motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante non comporta automatica nullità della sentenza, dovendo il giudice di legittimità verificare se essi siano manifestamente infondati o non concernenti un punto decisivo. In tema di prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni o congetture.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata estorsione in concorso, aggravata dall’uso del metodo mafioso. La contestazione riguardava la richiesta di una somma di danaro rivolta a un imprenditore del settore trasporti, prospettata quale regalo per i carcerati e accompagnata dal richiamo a un’organizzazione camorristica egemone sul territorio.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata considerazione dei motivi nuovi di appello e il difetto di pronuncia sulla richiesta di escussione del coimputato separatamente giudicato; il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità e sull’attendibilità della persona offesa; l’erronea determinazione della riduzione per il tentativo e l’assenza di motivazione sull’aggravante mafiosa e sulla recidiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il principio secondo cui l’omessa motivazione sui motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante non determina automaticamente la nullità della sentenza, dovendosi valutare se si tratti di motivi manifestamente infondati o non decisivi, ovvero se la motivazione impugnata contenga argomenti incompatibili con essi o idonei a consentirne l’integrazione. Nel caso concreto, il contenuto dei motivi nuovi non era idoneo a scardinare l’impianto motivazionale fondato sul giudizio di attendibilità delle persone offese.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o mere congetture. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 41461 del 2012, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sostenere il giudizio di condanna, previa verifica rigorosa della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Nel caso di specie erano presenti riscontri esterni, tra cui una deposizione di terzo e le ammissioni del coimputato.

Sul trattamento sanzionatorio la Corte ha escluso la violazione di legge: la riduzione per il tentativo nella misura di un terzo rientra nella cornice dell’art. 56 cod. pen., che lascia al giudice di merito la scelta tra un terzo e due terzi. Ha poi chiarito che il ricorrente confonde le due direttrici dell’aggravante: quella dell’uso del metodo mafioso, ritenuta sussistente, ha natura oggettiva, mentre quella dell’agevolazione del sodalizio ha natura soggettiva ed è regolata dall’art. 118 cod. pen. L’aggravante oggettiva è stata pertanto estesa al ricorrente, qualificato mandante dell’estorsione, in applicazione dell’art. 59, secondo comma, cod. pen.

Infine, la Corte ha ritenuto conforme al principio di diritto la motivazione sulla recidiva facoltativa, che richiede una specifica giustificazione sia in caso di affermazione sia di esclusione, ritenendola adempiuta laddove, con argomentazione succinta, si dia conto della condotta come prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

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