Animali sequestrati: il proprietario può chiedere il riesame anche dell’affido “definitivo” (Cass. pen. Sez. III n. 12805 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui l’autorità giudiziaria dispone, a norma dell’art. 260-bis cod. proc. pen., l’affidamento dell’animale oggetto di sequestro è impugnabile con l’istanza di riesame prevista dall’art. 257 cod. proc. pen., in ragione dell’inquadramento sistematico e della collocazione codicistica dell’affido, nonché della sua funzione servente rispetto alla misura ablatoria presupposta, potendo operare la prevista definitività del provvedimento solo dopo l’inutile decorso dei termini per l’impugnazione, quale limite ad un’eventuale susseguente revoca. (Rv. 289843-01)
In tema di riesame, l’avviso di fissazione dell’udienza da celebrarsi a seguito di impugnazione del decreto di affidamento ex art. 260-bis cod. proc. pen. dev’essere notificato, oltre che al pubblico ministero e al difensore, al solo soggetto che ha avanzato la richiesta e non alle associazioni di cui all’art. 19-quater disp. coord. trans. cod. pen., ancorché legittimate all’impugnazione. (Rv. 289843-02)
Il Fatto
Su segnalazione di un’associazione animalista, che denunciava due cani tenuti in gabbia in condizioni igieniche precarie, il Pubblico ministero aveva disposto nell’agosto 2025 il sequestro probatorio degli animali per maltrattamento (art. 544-ter cod. pen.) e, pochi giorni dopo, un decreto qualificato come affidamento definitivo alla stessa associazione ai sensi del nuovo art. 260-bis cod. proc. pen. I sopralluoghi dei veterinari dell’Azienda sanitaria avevano però accertato la regolare pulizia dei box, il buono stato nutrizionale e psicofisico dei cani e l’ottemperanza del proprietario alle prescrizioni. Il Tribunale del riesame di Verona, su istanza del proprietario, aveva annullato sequestro e affidamento per mancanza del fumus del reato, disponendo la restituzione.
L’associazione ha proposto ricorso con tre motivi: l’abnormità dell’ordinanza, perché l’art. 260-bis prevede solo l’impugnazione del rigetto dell’istanza di affidamento da parte delle associazioni e non attribuisce all’indagato alcuna facoltà di impugnare l’affido, che trasferisce stabilmente la proprietà dell’animale; l’omessa notifica dell’avviso di udienza, pur essendo essa legittimata al ricorso dopo la modifica dell’art. 325 cod. proc. pen.; un’interpretazione riduttiva dell’art. 544-ter cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione esclude l’abnormità (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094): il decreto di affido era stato autonomamente e tempestivamente impugnato insieme al sequestro, il Tribunale si è legittimamente pronunciato, il processo non si è bloccato e l’associazione ha potuto ricorrere ai sensi del novellato art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Non è percorribile la tesi per cui il decreto di affido, introdotto dall’art. 6 della legge 6 giugno 2025, n. 82, sarebbe sottratto a ogni controllo. La definitività dell’affido opera solo dopo il decorso dei termini di impugnazione e costituisce piuttosto un limite a una successiva revoca. L’impugnazione del rigetto dell’istanza di affidamento riguarda il subprocedimento di scelta dell’associazione affidataria, non i presupposti del sequestro, contro il quale le facoltà del proprietario sono già disciplinate dal codice. La collocazione dell’art. 260-bis nel Capo dedicato ai sequestri probatori e la natura servente dell’affido rispetto al sequestro depongono per l’impugnabilità con il riesame ex art. 257 cod. proc. pen. Dagli atti risulta peraltro che il decreto annullato si limitava ad aprire la procedura di affidamento.
Manifestamente infondata è la doglianza sull’omesso avviso. L’art. 324, comma 6, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 257, indica come destinatari, oltre al P.M. e al difensore, unicamente chi ha proposto la richiesta, non chi avrebbe potuto proporla (Sez. U, n. 29 del 25/10/2000, Rv. 216960; Sez. 5, n. 19890 del 27/01/2012, Rv. 252519-01). La legge n. 82 del 2025, pur avendo aggiunto le associazioni dell’art. 19-quater disp. coord. trans. cod. pen. tra i legittimati al riesame, non ha modificato l’art. 324, comma 6.
Il terzo motivo è generico ed esorbita dai limiti del ricorso in materia di sequestro, ammesso solo per violazione di legge (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692-01): il Tribunale aveva escluso con motivazione non apparente sia il delitto dell’art. 544-ter sia la contravvenzione dell’art. 727 cod. pen. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.