Messa in sicurezza costone roccioso e occupazione urgenza legittimo progetto comunale (TAR Campania n. 5468 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’approvazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza di un costone a rischio idrogeologico che non preveda alcuna acquisizione definitiva di aree private, restando estranea al procedimento ablatorio la finalità di eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità. La situazione di obiettiva urgenza legittima la pretermissione delle garanzie partecipative di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 nella fase iniziale, né la sussistenza dell’urgenza può essere esclusa a valle per il solo ritardo nella fase esecutiva. Le valutazioni espressione di discrezionalità tecnica sono sindacabili solo per palese illogicità, arbitrarietà o travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria scelta a quella dell’Amministrazione. Il decreto di occupazione temporanea, intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, è atto attuativo e la sua motivazione può limitarsi a richiamarla. È inammissibile per difetto di interesse il ricorso del terzo che contesti gli atti di gara senza parteciparvi e senza conseguire alcun bene della vita.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un fondo nella baia di Cartaromana, impugna la delibera di giunta con cui il Comune di Ischia ha approvato il progetto esecutivo e definitivo di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico, oltre agli atti presupposti e all’autorizzazione paesaggistica. Deducia la violazione delle garanzie partecipative, il contrasto con il piano territoriale paesistico dell’isola, l’illogicità delle scelte tecniche e i vizi degli atti di gara.

Con motivi aggiunti impugna il decreto di occupazione temporanea e determinazione delle indennità, sostenendo che il disgaggio della rupe comporterebbe una sostanziale ablazione della proprietà e lamentando il difetto di motivazione. Si costituiscono il Comune, che chiede la reiezione, e la Soprintendenza, senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la doglianza sulla partecipazione procedimentale. La relazione geologica versata in atti documenta numerosi crolli nella baia e uno stato di sofferenza strutturale della falesia, con pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità. Tale contesto integra l’urgenza che sospende l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento. Il rilievo del ricorrente sull’intervento ancora incompleto a due anni dalla consegna dei lavori è respinto: i ritardi esecutivi dipendono da fattori molteplici e non elidono l’obiettiva urgenza accertata.

Quanto alla violazione del piano paesistico, il TAR rileva che la Soprintendenza ha espresso parere favorevole sotto il profilo paesaggistico e archeologico e che detto parere non è stato impugnato, né con il ricorso introduttivo né con i motivi aggiunti. Le censure sulla contrarietà dell’intervento alle previsioni del piano non sono pertanto esaminabili.

Sulle scelte tecniche, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le valutazioni di discrezionalità tecnica sono sindacabili solo per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, restando escluso il sindacato sostitutorio di merito fuori dai casi dell’art. 134 cod. proc. amm.. La relazione del Comune illustra le modalità esecutive per strati successivi, la calibratura delle iniezioni e la rimozione del blocco instabile: le censure di parte contrappongono una diversa soluzione progettuale, non dimostrano la macroscopica irragionevolezza del progetto. Quanto al parere dell’Autorità di bacino, le norme del piano per la tutela delle coste ammettono espressamente gli interventi di messa in sicurezza nelle aree a rischio elevato, sicché l’intervento è legittimo anche a prescindere da quel parere.

Le censure sugli atti di gara sono dichiarate inammissibili per difetto di interesse: il ricorrente è terzo rispetto alla procedura, non ha partecipato e non conseguirebbe alcun bene della vita dall’annullamento dell’aggiudicazione, non potendo invocare un interesse indifferenziato alla legalità dell’azione amministrativa.

Sui motivi aggiunti, esclusa l’illegittimità derivata, il Collegio nega il carattere ablatorio della procedura: l’intervento non acquisisce immobili privati, ma copre con reti e in parte rimuove una porzione di roccia pericolosa, per una superficie di circa 100 mq. Il decreto di occupazione, intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, è atto attuativo la cui motivazione può richiamarla; esso esclude acquisizioni definitive e prevede il ripristino e l’indennizzo delle aree. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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